Cassazione Civile, Ordinanza n. 24512/2023 del 11/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da alcuni avvisi di accertamento e atti sanzionatori emessi a seguito della revisione di due bollette doganali di importazione definitiva del 2013, aventi a oggetto merce di provenienza svizzera descritta come "schiumatura di alluminio" e "ceneri di alluminio". L’ufficio doganale aveva riclassificato la merce come scorie, ritenendola non riconducibile alle ipotesi agevolate previste dall’art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972, e aveva recuperato l’IVA non versata all’importazione, contestando l’uso del reverse charge. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo applicabile il reverse charge e valorizzando anche il principio affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Equoland. Con il ricorso per cassazione, l’Agenzia deduceva un unico motivo: violazione dell’art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972 in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che ceneri e schiumature di alluminio non sarebbero rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi, ma prodotti derivanti da processi chimici e non meccanici; inoltre, l’articolo richiamato indicherebbe specifiche voci doganali, tra cui non rientra la voce 2620, relativa ai prodotti minerali, usata nelle bollette. La controricorrente eccepiva giudicato interno, difetto di interesse, difetto di autosufficienza e giudicato esterno, sostenendo anche l’inapplicabilità del principio Equoland.
La decisione
La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari della controricorrente: ha escluso il giudicato interno e l’inammissibilità per carenza di interesse, ritenendo che il richiamo alla sentenza Equoland fosse stato comunque contestato e che non integrasse una autonoma ratio decidendi; ha escluso anche il difetto di autosufficienza; ha infine respinto l’eccezione di giudicato esterno, perché i precedenti riguardavano differenti provvedimenti impositivi relativi a diverse dichiarazioni doganali e quindi rapporti tributari distinti. Nel merito, però, ha ritenuto infondato il ricorso dell’Agenzia, richiamando un precedente della stessa Corte e affermando che l’art. 74, comma 8, d.P.R. 633/1972 distingue tra rottami/cascami/avanzi di metalli non ferrosi e semilavorati di metalli non ferrosi: solo per questi ultimi la norma richiama specifiche voci doganali, mentre per i primi il riferimento è svincolato da classificazione e lavorazione. Inoltre, la Corte ha osservato che la disciplina del reverse charge opera nelle operazioni interne e, nel caso concreto, era pacifico che la società avesse assolto l’IVA mediante inversione contabile sulle operazioni di acquisto da soggetto non residente. In conclusione, il ricorso è stato rigettato e l’Agenzia è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972
La norma distingue tra categorie di beni diverse; per i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi il riferimento non è ancorato a specifiche voci doganali né a particolari modalità di lavorazione, mentre per i semilavorati opera un richiamo tariffario specifico. Le ceneri e schiumature di alluminio, qualificate in fatto come rottami, rientrano nel regime di inversione contabile.
art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per evidenziare che, in via generale, l’IVA è dovuta dal cedente/prestatore nelle operazioni interne.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che, nelle operazioni rese da soggetti non residenti, il debitore d’imposta è il cessionario o committente stabilito in Italia che assolve l’IVA con inversione contabile.
art. 199, paragrafo 1, lett. d), direttiva 2006/112/CE
La disciplina unionale è coerente con un’applicazione ampia del reverse charge per determinate cessioni di residui e materiali riciclabili, senza particolari condizioni sulla lavorazione originaria.
Allegato VI direttiva 2006/112/CE
Include residui e altri materiali riciclabili costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, loro leghe, scorie, ceneri, scaglie e residui industriali contenenti metalli o loro leghe.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di deduzione del motivo per violazione di legge prospettato dall’Agenzia.
È richiamato per l’esame della memoria della controricorrente nella fase camerale.
Massime di principio
- Nel regime IVA dei rottami e materiali assimilati, la distinzione tra rottami/cascami/avanzi e semilavorati è decisiva: per i primi la norma non richiede il collegamento a specifiche voci doganali, mentre per i secondi il richiamo tariffario è espresso.
- Le ceneri e le schiumature di alluminio, se qualificate in fatto come rottami o residui metallici, possono rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 74, comma 8, d.P.R. 633/1972 anche se non appartengono alla voce doganale indicata dall’amministrazione.
- In tema di reverse charge, quando l’operazione è resa da un soggetto non residente e il cessionario stabilito in Italia ha già assolto l’IVA mediante inversione contabile, non è rilevante ai fini del recupero il diverso inquadramento doganale prospettato dall’ufficio se la fattispecie concreta ricade comunque nell’ambito dell’inversione contabile.
- Il richiamo a una precedente pronuncia della Corte di giustizia o della Cassazione, se utilizzato come supporto argomentativo e non come autonoma ratio decidendi, non impedisce la valutazione complessiva del motivo di ricorso né fonda di per sé l’inammissibilità per difetto di interesse.
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