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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41320/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento del GIP che, oltre ad applicare le pene concordate, disponeva la confisca dei beni in sequestro e altre misure accessorie. I motivi principali denunciati erano: mancanza di motivazione circa la confisca (assenza di indicazione se si trattava di confisca diretta o per equivalente, obbligatoria o facoltativa, quali beni fossero assoggettati e quale rapporto tra valore dei beni e prezzo/profitto del reato), irregolarità rispetto agli artt. 444 e 448 c.p.p. per misure non concordate nell'accordo di patteggiamento, violazioni connesse agli artt. 240 e 240-bis c.p. sulla determinazione del profitto/valore, omissione di verifica e motivazione circa cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., e illegittima applicazione della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) nel caso di reato continuato in quanto calcolata sulla pena complessiva anziché sulla pena base del reato più grave.

La decisione

La Corte ha accolto in parte i ricorsi. Per Belloro Paola, De Mola Domenico, Klecherova Milena Georgieva, Lapalombella Paolo, Marotta Domenico e Marotta Giuseppe la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla confisca per carenza motivazionale, rinviando al Tribunale di Bari (Ufficio GIP) per un nuovo giudizio sul punto. Per Noviello Francesco Paolo la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenendola illegittima alla luce della regola di calcolo per i reati continuati; per il resto il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. I ricorsi di Capuano Emanuela e Giordano Raffaella sono stati dichiarati inammissibili (per aver dedotto vizi non ricompresi nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p. e per generica formulazione), con condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Le altre statuizioni della sentenza di patteggiamento restano valide salvo quanto espressamente annullato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento per l'accordo sulle misure e sulla pena; la Corte osserva che quando la confisca non è oggetto dell'accordo il giudice non può limitarsi alla motivazione tipica del patteggiamento ma deve motivare secondo i criteri ordinari applicabili alle misure ablative

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in cassazione delle sentenze di patteggiamento quando le misure sono state oggetto dell'accordo; la Corte ha distinto i casi in cui la misura non è stata concordata consentendo invece la valutazione piena dei vizi di motivazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha richiamato tale norma per giustificare la possibilità di censurare la carenza motivazionale delle confische non concordate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che la mancata deduzione generica di queste cause in cassazione contro patteggiamento è inammissibile quando non rientra nei motivi consentiti

  • art. 240 e 240-bis cod. pen.

    Riguardano la determinazione del prezzo e del profitto del reato rispetto alla confisca; la Corte ha ritenuto che l'assenza di indicazioni su come sia stato quantificato il profitto/pertinenza rende la confisca priva di motivazione sufficiente

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo; la Corte ha valutato le censure connesse al sequestro subordinato all'eventuale confisca e ha escluso la rilevanza della tempistica in un caso specifico (Lapalombella) ma ha richiesto motivazione generale

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la verifica di profili commisurativi della pena in cassazione contro il patteggiamento quando dedotti in forma generica

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento la confisca non è parte dell'accordo, il giudice che la dispone è obbligato a motivarla secondo i criteri ordinari delle misure ablative: natura (diretta o per equivalente), elenco/individuazione dei beni, e rapporto tra valore dei beni e prezzo/profitto del reato
  • I ricorsi per cassazione contro sentenze di patteggiamento sono soggetti ai limiti dell'art. 448 c.p.p.: se una misura è stata concordata le censure ammissibili sono ristrette; se non lo è, è possibile impugnare per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La carenza motivazionale circa la confisca normalmente comporta l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito; l'esclusione o la correzione di una pena accessoria può, invece, essere disposta anche senza rinvio quando la violazione sia evidente e determinabile in sede di legittimità
  • Le censure generiche sulla mancata applicazione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. o sulla commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. difficilmente superano il vaglio di ammissibilità in cassazione se proposte contro una sentenza di patteggiamento in forma non specifica
  • Per i reati in continuazione la durata della pena accessoria deve essere commisurata alla pena base del reato più grave e non alla pena complessiva comprensiva dell'aumento per la continuazione; l'errata applicazione di tale criterio rende illegittima l'irrogazione dell'accessorio
  • Quando si impugna una sentenza di patteggiamento è utile per il difensore distinguere chiaramente le censure: le questioni attinenti a misure non concordate vanno articolate con specificità motivazionale per evitare l'inammissibilità

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