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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20434/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva richiesto a una società edile il pagamento di contributi ritenuti omessi, assumendo che alcuni lavoratori avessero fruito di ferie collettive e individuali in misura eccedente rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo di settore. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione della società, ritenendo che, ai fini della deroga al criterio della retribuzione virtuale, le ferie collettive rientrassero comunque nell'ipotesi di esclusione prevista dalla disciplina speciale. In cassazione l'ente ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 29 d.l. n. 244/1995 e 1 d.l. n. 338/1989, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare in concreto se le ferie collettive fruite fossero state concesse in misura pari o inferiore a quella prevista dal CCNL. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso non aggrediva realmente la ratio decidendi della sentenza impugnata e introduceva, inoltre, una causa petendi diversa da quella posta a base dell'accertamento ispettivo e dell'avviso di addebito, centrata non più sul superamento del limite complessivo di ferie annuali spettanti, ma sulla asserita eccedenza rispetto al CCNL.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non censurava in modo adeguato la decisione della Corte d'appello, fondata sull'interpretazione della disciplina delle ferie collettive come ipotesi eccettuativa rispetto alla retribuzione virtuale, e che il ricorrente cercava in realtà di introdurre in sede di legittimità una diversa base fattuale e giuridica della pretesa contributiva rispetto a quella risultante dall'accertamento ispettivo e dalla sentenza impugnata. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.l. n. 244/1995

    prevede l'esclusione dal calcolo della retribuzione virtuale, ai fini contributivi, per assenze del lavoratore dovute a causali individuate con decreto ministeriale; nel caso esaminato la Corte richiama la previsione relativa alle ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate.

  • art. 1 d.l. n. 338/1989

    è richiamato come norma insieme all'art. 29 d.l. n. 244/1995 nel motivo di ricorso, ma la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • d.m. 16 dicembre 1996

    in attuazione della delega dell'art. 29, include tra le causali di esclusione i periodi di assenza dal lavoro per ferie collettive per i lavoratori che non le hanno maturate.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    disciplina la trattazione in adunanza camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve colpire la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una ricostruzione diversa o solo apparentemente connessa alla decisione, il ricorso è inammissibile.
  • Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione una causa petendi diversa da quella posta a base dell'accertamento amministrativo o del giudizio di merito.
  • Quando una norma speciale prevede un'eccezione al criterio della retribuzione virtuale per specifiche assenze, il giudice di merito deve verificare la riconducibilità concreta del caso alla fattispecie normativa; tuttavia, la censura di legittimità deve investire l'effettivo fondamento della decisione, non una diversa contestazione fattuale.
  • La deduzione di un errore interpretativo è inidonea se non si confronta con la concreta motivazione della sentenza e con la base fattuale dell'atto impositivo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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