Cassazione Penale, Ordinanza n. 04463/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguardava la decisione della Corte d'appello che aveva negato la concedibilità di una pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale della pena. La Corte di legittimità ha rilevato che il ricorrente si limitava a riproporre questioni già esaminate e motivate dalla Corte territoriale: quest'ultima aveva escluso il positivo adempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva, valorizzando che il soggetto aveva commesso il reato poche ore dopo essere stato scarcerato, mentre era gravato da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che aveva reiterato condotte delittuose dopo avere beneficiato del perdono giudiziale, che aveva commesso due furti a distanza ravvicinata e che aveva violato un'altra misura cautelare. Inoltre, la Corte d'appello aveva considerato anche quattro precedenti denunce per furto, una delle quali aveva già determinato l'applicazione degli arresti domiciliari, escludendo così ogni prognosi favorevole per la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato perché diretto a contestare valutazioni già adeguatamente e logicamente motivate dalla Corte d'appello in ordine alla negata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e della sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La motivazione fa riferimento implicito ai criteri di valutazione della personalità e della prognosi trattati dalla Corte d'appello nel negare il beneficio, ma il testo non richiama espressamente la norma; l'interpretazione non è quindi ricavabile con certezza dal solo estratto.
La decisione concerne la prognosi favorevole richiesta per la sospensione condizionale della pena; il testo non cita espressamente la disposizione, ma ne applica il criterio sostanziale di affidabilità del condannato.
La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese con motivazione logica e adeguata dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- La concessione di benefici penali o misure alternative che presuppongono una prognosi favorevole può essere negata quando il quadro complessivo della personalità del condannato evidenzi reiterazione di condotte criminose, violazione di misure cautelari o mancato rispetto di precedenti occasioni di favore.
- Ai fini della sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare il giudizio prognostico negativo su plurimi indici sintomatici di inaffidabilità desumibili dai precedenti e dalle condotte successive, purché il ragionamento sia coerente e motivato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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