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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25717/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato per evasione, contestando: l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; l'asserita insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che l'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare non fosse stato adeguatamente accertato e che vi fossero ragioni mediche dell'uscita; la mancata rinnovazione istruttoria, per non avere la corte acquisito certificazioni mediche successive ai fatti; l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.; nonché il trattamento sanzionatorio. La difesa, anche in memoria, ha reiterato le stesse censure, insistendo sulla lettura alternativa delle prove e denunciando in sostanza un preteso travisamento del compendio istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni allorchè le stesse erano state comunque considerate ininfluenti ai fini dell'accertamento del reato; ha giudicato generiche e reiterative le censure sull'assenza dell'elemento oggettivo, rilevando che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato l'accertamento dell'allontanamento dalla detenzione domiciliare e l'assenza di riscontri alle dedotte esigenze mediche; ha reputato manifestamente infondato il diniego di rinnovazione istruttoria; ha dichiarato inammissibile la doglianza sull'art. 131-bis c.p. perché volta a una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, essendo stata esclusa in appello la particolare tenuità per durata dell'evasione e intensità del dolo; ha infine ritenuto manifestamente infondati anche i motivi sul trattamento sanzionatorio, perché sollecitavano una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in rapporto alle questioni dedotte.

  • art. 131-bis c.p.

    il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere rivalutata in cassazione quando la corte di merito abbia escluso, con motivazione non illogica, la tenuità oggettiva del fatto e l'intensità del dolo.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si risolva nella mera riproposizione di censure di merito già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio non sono scrutinabili in sede di legittimità, salvo la denuncia di un effettivo travisamento della prova.
  • L'inutilizzabilità di dichiarazioni rese all'autorità di polizia non rileva se tali dichiarazioni sono state reputate ininfluenti nella decisione e non hanno inciso sull'accertamento del reato.
  • La mancata rinnovazione istruttoria è censurabile solo quando sia dimostrata l'effettiva decisività degli elementi richiesti; non è sufficiente invocare acquisizioni documentali successive ai fatti senza spiegarne la concreta idoneità a mutare il giudizio.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito in base alle modalità concrete della condotta, alla durata della violazione e all'intensità del dolo; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è suscettibile di autonoma rivalutazione in cassazione.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando mirano solo a una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie e non denunciano un vizio di motivazione o di diritto effettivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della provaParticolare tenuità del fatto

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