Cassazione Civile, Ordinanza n. 37162/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso su richiesta di un consorzio per il pagamento di oneri consortili. Il destinatario del decreto propose opposizione davanti al Giudice di pace, ma l’opposizione fu rigettata perché ritenuta provata la sussistenza del credito. Contro tale sentenza l’opponente propose ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di impugnazione, non specificato nel testo riportato. La Corte, però, ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso e ha ritenuto che la sentenza impugnata provenisse dal Giudice di pace nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, con valore della causa inferiore al limite di cui all’art. 113 c.p.c.; in tale ipotesi, secondo la Corte, l’unico rimedio ordinario è l’appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., non essendo esperibile il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto contro una sentenza del Giudice di pace resa nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria, per la quale il sistema processuale prevede soltanto l’appello con motivi limitati, oltre alla revocazione per motivi ordinari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per le sentenze del Giudice di pace rese nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria è previsto l’appello a motivi limitati quale unico rimedio impugnatorio ordinario, esclusa la possibilità del ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione è esperibile contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado; non rientra in tale schema la sentenza equitativa del Giudice di pace, impugnabile solo nei limiti previsti dalla legge.
art. 111 Cost.
La previsione del ricorso per cassazione contro sentenze e provvedimenti con natura sostanzialmente decisoria non si estende ai casi in cui esista già un mezzo di impugnazione, ancorché limitato a determinati motivi.
Il valore della causa, inferiore al limite previsto, colloca la controversia nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace.
La causa è stata definita in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
In caso di inammissibilità del ricorso la Corte attesta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Contro la sentenza del Giudice di pace resa nell’ambito della giurisdizione equitativa necessaria non è proponibile ricorso per cassazione, poiché l’ordinamento prevede come unico rimedio ordinario l’appello a motivi limitati.
- La disciplina dell’art. 111 Cost., comma 7, non consente di trasformare in ricorribile per cassazione una decisione che sia già assistita da un mezzo di impugnazione, sia pure circoscritto nei motivi.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro una decisione non ricorribile per legge, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente regolazione delle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
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