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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3410/2023 del 26/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi principali: 1) vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver confermato la responsabilità del ricorrente fondandosi sulle dichiarazioni delle persone offese e sui referti medici tramite richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza valutare adeguatamente le dichiarazioni dell'imputato (asserito stato d'ira) e contestando la qualificazione giuridica di taluni fatti (percosse vs lesioni); 2) violazione di legge: a) mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per esiguità del pericolo; b) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; c) nullità della sentenza impugnata per omissione della notifica al difensore dell'udienza di appello (celebrata il 5/10/2021) dopo che il Procuratore Generale aveva chiesto la trattazione orale, con la conseguente assenza del difensore non edotto del mutamento della modalità di trattazione prevista dal decreto di citazione (per le misure anti-Covid).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo nella parte relativa alla nullità per violazione delle garanzie di assistenza e partecipazione della parte privata: l'udienza è stata effettivamente celebrata in forma orale su richiesta del Procuratore Generale, mentre il difensore dell'imputato non era stato edotto della trattazione orale e quindi non aveva partecipato; ciò ha determinato una nullità di ordine generale ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p. Le restanti censure sono state assorbite. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Consente la presentazione di requisitoria scritta da parte del pubblico ministero; qui è richiamata per segnalare la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale in Corte di Cassazione.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis

    Prevede che, nel periodo emergenziale, la decisione sull'appello possa svolgersi in camera di consiglio con contraddittorio esclusivamente cartolare, salvo che una delle parti richieda la celebrazione dell'udienza: in tal caso la trattazione orale impone la partecipazione/edottanza delle parti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che introduce la possibile non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede un'indagine motivata sulle concrete modalità della condotta e sul rischio concreto creato, valutazione che deve emergere dalla sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Consente il motivo di cassazione per nullità della sentenza; è stato invocato per dedurre la nullità della pronuncia impugnata per violazione delle garanzie di assistenza e rappresentanza.

  • art. 443, comma 4; art. 599; art. 601 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alla citazione delle parti per l'udienza di appello e alla celebrazione dell'udienza camerale; utili per verificare regolarità formale della convocazione e della trattazione.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    «è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti [...] l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private»

    La Corte interpreta questa disposizione come violata se una delle parti private non è stata edotta e privata della possibilità di partecipare a un'udienza celebrata in forma orale, determinando una nullità ai fini dell'annullamento.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata come principio generale sulla nullità degli atti processuali che incidono sulle garanzie di difesa; sostiene la necessità dell'annullamento quando manca l'osservanza di norme essenziali a pena di nullità.

Massime di principio

  • Se la disciplina emergenziale prevede la decisione in camera di consiglio con contraddittorio cartolare, la celebrazione dell'udienza orale su richiesta di una parte impone che l'altra parte sia edotta e abbia la possibilità di partecipare: la mancata notifica può determinare nullità rilevante.
  • La violazione delle norme che garantiscono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato (art. 178, comma 1, lett. c)) comporta nullità di ordine generale e giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
  • L'eccezione di applicabilità dell'art. 131-bis c.p. richiede valutazione motivata delle concrete modalità e del rischio concreto della condotta; mera enunciazione senza adeguata motivazione è insufficiente.
  • La Corte d'appello che conferma la sentenza di primo grado tramite richiamo per relationem deve comunque valutare e motivare le ragioni in cui respinge le deduzioni difensive; l'assenza di questa valutazione può essere criticata ma, se insorta una nullità procedurale grave, quest'ultima assorbe le censure di merito.
  • In presenza di un atto procedurale nullo per omissione di edottanza/partecipazione, il rimedio è l'annullamento con rinvio e nuovo esame da parte di altra struttura della stessa corte d'appello per garantire imparzialità e regolare contraddittorio.

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