Cassazione Civile, Ordinanza n. 34081/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal Pubblico Ministero avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso per cassazione articolava due censure: con la prima si deduceva che il provvedimento di liquidazione non sarebbe mai stato notificato o comunicato all’ufficio del P.M., e che mancasse prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con la seconda si contestava che il giudice di merito avesse trascurato un’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non vi era mai stata alcuna comunicazione, né telematica né cartacea, del decreto da parte della cancelleria del Tribunale civile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto che il ricorso fosse privo di un’esposizione sommaria dei fatti di causa, difetto che da solo ne imponeva l’inammissibilità. Ha comunque osservato che, nel merito, le doglianze erano infondate/inammissibili perché la comunicazione del provvedimento poteva avvenire anche in forma equipollente, purché assicurasse la conoscenza effettiva del destinatario; nel caso concreto il Tribunale aveva valorizzato l’annotazione "a visto PM" del 13 dicembre 2018, ritenendo che il provvedimento fosse entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Poiché l’opposizione era stata proposta solo il 4 febbraio 2020, essa risultava comunque tardiva, sia rispetto al termine di 30 giorni, sia rispetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso mediante proposta del relatore.
la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità ordinarie, purché sia garantita l’effettiva conoscenza.
richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. quale parametro delle modalità di comunicazione del provvedimento.
il termine lungo è ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non comunicati o notificati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, trattandosi di requisito essenziale per consentire il controllo di legittimità.
- La comunicazione di un provvedimento può essere validamente effettuata anche con modalità equipollenti a quelle formali, purché risulti garantita la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
- Quando il provvedimento a contenuto decisorio non sia stato comunicato o notificato, opera comunque il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione o dell’impugnazione non rilevano le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario, se non incidono sulla conoscenza giuridicamente rilevante dell’atto.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Come è indicizzato
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