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Ordinanza

Ordinanza n. 139/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità riportato all'esito della prima prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nella prima prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, un manifesto vizio di illogicità e disparità di trattamento rispetto alle valutazioni attribuite ad altri elaborati, nonché l'erroneità della valutazione del proprio elaborato e l'illegittimità della motivazione limitata all'espressione numerica del voto. Ha chiesto la sospensione cautelare dell'efficacia del giudizio impugnato.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Quanto al primo motivo, ha escluso, allo stato del sommario esame cautelare, un manifesto vizio di illogicità o disparità di trattamento, osservando che tale censura richiede l'assoluta identità delle situazioni comparate, non ravvisabile tra elaborati caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e percorsi logico-giuridici. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ritenuto che l'autovalutazione della candidata non consenta una rivalutazione giudiziale della prova scritta né la sovrapposizione del giudizio del giudice a quello della Commissione; la valutazione dell'elaborato costituisce infatti espressione di elevata discrezionalità tecnica e, secondo quanto rilevato, non manifesta illogicità, incoerenza o difetto di motivazione. Quanto al terzo motivo, il TAR ha richiamato l'orientamento prevalente e la sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 7 del 2017, ritenendo che la disciplina transitoria abbia procrastinato l'entrata in vigore complessiva della riforma dell'esame e che resti sufficiente l'espressione numerica del voto, in assenza di un autovincolo della Commissione a fornire una motivazione ulteriore. Le spese della fase cautelare sono state compensate, anche in considerazione dell'assenza di difese scritte dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riferimento al fumus boni iuris.

  • art. 46, comma 5, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Secondo il TAR, l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione, complessivamente considerata, è stata procrastinata; resta pertanto sufficiente l'espressione numerica del voto, salvo che la Commissione si sia autovincolata a una motivazione ulteriore.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 20 settembre 2017, n. 7

    È richiamata quale precedente a sostegno della sufficienza della motivazione numerica e della disciplina transitoria relativa alla riforma dell'esame di abilitazione forense.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione esaminatrice nella correzione di una prova scritta, quando la valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il sindacato resta circoscritto alla verifica di vizi manifesta illogicità, incoerenza o carenza di motivazione.
  • La disparità di trattamento tra elaborati valutati da una commissione esaminatrice presuppone l'assoluta identità delle situazioni comparate; tale identità non è ravvisabile, di per sé, tra elaborati caratterizzati da autonomi sviluppi argomentativi e differenti percorsi logico-giuridici.
  • La diversa autovalutazione del candidato rispetto al giudizio della commissione non costituisce elemento sufficiente per dimostrare l'illegittimità della valutazione né consente al giudice di procedere a una rivalutazione sostitutiva della prova.
  • In base all'orientamento richiamato dal giudice, per la valutazione della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense è sufficiente l'espressione numerica del voto, qualora non risulti che la commissione si sia autovincolata a rendere una motivazione ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potereDifetto di motivazione

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