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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38872/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestata diversità lessicale sull'indicazione dell'imposta evasa); 2) vizio di motivazione rispetto alla riqualificazione da art. 2 a art. 3 d.lgs. 74/2000, per mancata valutazione concreta dell'idoneità dei documenti a generare una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e ad ostacolare gli accertamenti fiscali e per mancata distinzione tra falsità materiale e ideologica; 3) vizio di motivazione per confusione tra concetto di debito e componenti del reddito/art.1 lett. b) d.lgs. 74/2000; 4) censura sulla ricostruzione dell'autore mediato e sulla prova dell'induzione in errore del coimputato Rocchetti; 5) ulteriore mancata motivazione sull'elemento dell'induzione in errore rilevante ai fini dell'art. 48 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (nessuna violazione del principio di correlazione: la diversa indicazione dell'imposta non ha pregiudicato il diritto di difesa, essendo chiara la natura IRES della pretesa tributaria in capo alla società debitrice). Ha però accolto il secondo motivo: la Corte territoriale, pur avendo riqualificato i fatti da art. 2 ad art. 3 d.lgs. 74/2000, non ha fornito una motivazione specifica e collegata alle risultanze probatorie che dimostri in concreto la sussistenza del "quid pluris" richiesto per l'art. 3 (falsa rappresentazione nelle scritture e mezzi idonei a ostacolare l'accertamento). Per tale omissione la sentenza è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio e nuova motivazione; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 2

    Articolo richiamato come disciplina della frode fiscale mediante utilizzo di fatture o documenti attestanti operazioni inesistenti; la Corte ha considerato la distinzione tra art.2 e art.3 nella giurisprudenza come basata sul rapporto di specialità e sul diverso "quid" richiesto

  • d.lgs. 74/2000, art. 3, comma 2

    Articolo richiede, oltre alla dichiarazione infedele, una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e mezzi idonei a ostacolare l'accertamento; la Corte ha ritenuto che la mera menzione della norma senza esplicita valutazione probatoria concreta non sia sufficiente per la condanna

  • d.lgs. 74/2000, art. 1, lett. b)

    Rilevante per la definizione di elementi passivi e deduzioni di reddito; il ricorrente ha contestato la confusione tra debito e componente del reddito, contestazione non risolta nel dettaglio dalla Corte territoriale

  • codice penale, art. 48

    Norma sull'errore determinante: valutata nella prospettiva dell'induzione in errore del coimputato; la Corte ha chiesto motivazione chiara sull'esistenza dell'induzione in errore rilevante

  • codice di procedura penale, artt. 516, 522, 65 comma 2

    Richiamati in relazione alle nullità e ai vizi di motivazione/formalità della sentenza di merito (censure sulle eventuali nullità e sulla corrispondenza tra accusa e decisione)

  • codice di procedura penale, art. 521

    Richiamato nel principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza; la Corte di Cassazione ha applicato la giurisprudenza sul tema distinguendo mutazione sostanziale da semplice diversa terminologia

  • codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato tra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alla motivazione e al giudizio di merito; la Corte non è entrata nel merito di tutte le censure perché assorbite dall'annullamento per carenza motivazionale

  • decreto-legge n.137/2020, art. 23 comma 8 conv. in L. n.176/2020

    Norma richiamata dalla difesa per chiedere la trattazione orale del ricorso; citata procedimentalmente

Massime di principio

  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato solo se la fattispecie ritenuta in sentenza muta nei suoi elementi essenziali al punto da pregiudicare il diritto di difesa; variazioni meramente lessicali non sono sufficienti
  • La riqualificazione da art.2 a art.3 d.lgs. 74/2000 è possibile ma richiede motivazione specifica e collegata alle prove: non basta richiamare i principi generali, occorre spiegare in che modo i documenti e i comportamenti abbiano creato una falsa rappresentazione contabile e ostacolato l'accertamento
  • Per l'art.3 è necessario dimostrare un "quid pluris" rispetto all'uso di fatture false: la mera esistenza di documenti non veri non sempre integra la frode contabile aggravata se non è dimostrata l'idoneità a indurre in errore o a ostacolare i controlli
  • Se la motivazione della Corte territoriale è generica o meramente assertiva in punti decisivi, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per un nuovo giudizio con specifica valorizzazione delle risultanze probatorie
  • Nel valutare reati tributari legati a società, l'indicazione dell'imposta può essere interpretata alla luce della natura del soggetto (es. società di capitali => IRES), purché ciò non pregiudichi la difesa dell'imputato

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