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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31549/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento notificata nel 2006, relativa a IRPEF e ILOR per gli anni d'imposta 1990 e 1992, deducendo la decadenza del concessionario dall'azione di riscossione. La CTR aveva ritenuto legittima la riscossione sulla base di una serie di proroghe e sospensioni collegate agli eventi sismici del 1990 e, in particolare, dell'art. 138, comma 3, della l. n. 388/2000, interpretato come idoneo a rendere tempestiva la notifica della cartella e a consentire il recupero coattivo delle somme. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 138, comma 3, l. n. 388/2000, sostenendo che tale disposizione consente soltanto la rateazione dei tributi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma, ma non proroga i termini per l'emissione degli atti impositivi né può far rivivere obbligazioni tributarie già decadute alla data del 15 dicembre 2002.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'art. 138, comma 3, l. n. 388/2000, nel prevedere una rateazione per i contribuenti interessati dal sisma del 1990, non proroga il termine per l'esercizio della potestà impositiva e non può quindi sanare una decadenza già maturata in capo all'Amministrazione finanziaria. Poiché nel caso concreto i tributi riguardavano i periodi d'imposta 1990 e 1992 e la decadenza era già maturata alla data rilevante indicata dalla norma, la cartella non poteva essere legittimamente emessa. La Corte ha quindi cassato la decisione di merito e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito, mentre ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 138, comma 3, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    La disposizione, secondo la Corte, consente la rateazione dei tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, ma non proroga i termini per l'emissione degli atti impositivi e non fa rivivere obbligazioni tributarie già decadute.

  • art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990

    Individua i soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 cui si applica la disciplina agevolativa richiamata.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, esclusi ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito.

  • art. 25, comma 3, d.l. 23 giugno 1995, n. 244

    Richiamato dalla CTR come ulteriore proroga dei termini, nella ricostruzione della sentenza impugnata.

  • art. 138, l. 23 dicembre 2000, n. 388

    Richiamato dalla CTR e interpretato dalla Cassazione nel senso sopra indicato, con specifico rilievo al comma 3.

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato dalla CTR come ulteriore base della legittimità della riscossione.

Massime di principio

  • La disciplina agevolativa che prevede la rateazione dei tributi per i contribuenti colpiti da eventi calamitosi non implica, di per sé, una proroga dei termini di decadenza per l'esercizio della potestà impositiva o per l'emissione degli atti di riscossione.
  • Una norma che consente la regolarizzazione rateale di debiti tributari già sorti non può far rivivere obbligazioni tributarie sulle quali l'Amministrazione sia già decaduta alla data rilevante prevista dalla legge.
  • In presenza di una decadenza già maturata dell'azione di riscossione, la successiva disciplina agevolativa non può essere interpretata come sanatoria retroattiva, salvo un'espressa previsione normativa in tal senso.
  • Se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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