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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1688/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per prelevamenti e assegni tratti su conto della società per complessivi euro 266.367,49, deducendo quattro censure: 1) carenza di motivazione sul rifiuto di rinnovare l'istruttoria con perizia sui movimenti bancari di tutti i conti della società; 2) violazione dell'art. 216 r.d. 267/1942 e motivazione contraddittoria poichè la Corte avrebbe ignorato versamenti e documenti prodotti, nonché lo smarrimento delle scritture contabili non imputabile al ricorrente; 3) mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice; 4) errato rigetto della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti penali remoti e modesti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) la richiesta di perizia poteva essere implicitamente respinta perché l'imputato non aveva prodotto elementi che la perizia avrebbe chiarito, trattandosi di movimentazioni in contanti; 2) l'onere di provare la destinazione delle somme gravava sull'amministratore e il ricorrente non ha fornito prove puntuali; la valutazione dei giudici di merito, basata anche su indici di fraudolenza e rapporti con altre società, è risultata logica e coerente; i versamenti prodotti erano riconducibili a risorse sociali (ad eccezione di euro 70.000 riconosciuti come personali) e la somma di euro 236.000 derivava dalla vendita di beni sociali, non da patrimonio personale, pertanto non ricorre la bancarotta riparata; 3) la Corte di merito ha correttamente motivato il rigetto della riqualificazione in bancarotta semplice avendo accertato gli elementi del reato più grave; 4) il rigetto della sospensione condizionale è fondato sui precedenti penali ritenuti ostativi e la loro valutazione è questione di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente la sentenza di appello è stata confermata; il ricorrente è stato ritenuto responsabile e condannato come in precedenza.

Norme richiamate

  • r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 219

    art. 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942

    Aggravante applicata alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nell'ambito della valutazione complessiva della condotta dell'amministratore

  • r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216

    art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942

    Norma che disciplina la bancarotta patrimoniale; la Cassazione ricorda che, in assenza di dimostrazione della destinazione delle somme da parte dell'amministratore, può desumersi la distrazione

  • codice di procedura penale, art. 603

    Regola i casi di rinnovazione dell'istruttoria: la rinnovazione è necessaria solo se il giudice ritiene che la nuova prova possa essere decisiva; la Corte d'appello può implicitamente motivarne il rigetto

  • codice di procedura penale, art. 606

    art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che consente impugnazione per carenza o insufficienza di motivazione; la Corte ha esaminato la lamentela ma ritenuto adeguata la motivazione dei giudici del merito

  • codice di procedura penale, art. 616

    art. 616, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Regole relative all'impugnazione e ai motivi di cassazione; utilizzata dal ricorrente per dedurre errori di diritto e valutazione, ma ritenuta non idonea a sovvertire le valutazioni di merito

  • codice penale, art. 163

    Disposizione sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato che i precedenti ostano alla concessione, valutazione rimessa al giudice di merito

  • codice penale, art. 164

    Ulteriori criteri per la concessione della sospensione condizionale; applicazione esclusa per valutazione prognostica negativa sui precedenti

  • codice penale, art. 135

    Istruzione sul computo delle pene per i benefici; richiamata dal ricorrente in relazione al diverso trattamento di pene pecuniarie e detentive, ma non idonea a mutare il giudizio di merito

Massime di principio

  • In caso di bancarotta patrimoniale, quando risulti l'assenza di prova sulla destinazione di somme sottratte, il giudice può desumere distrazione salvo che l'amministratore provi in modo specifico e documentato l'impiego aziendale delle somme
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di perizia è accoglibile solo se il giudice ritiene che la nuova prova possa effettivamente produrre un risultato utile; il rigetto può essere anche implicito se il complesso probatorio è già ritenuto sufficiente
  • La distrazione di risorse societarie non richiede necessariamente un nesso causale temporale con la dichiarazione di fallimento: sono rilevanti anche atti anteriori purché abbiano depauperato l'impresa
  • I versamenti su conti sociali operati dall'amministratore nella sua qualità di titolare non sono automaticamente ricostruibili come apporto personale; occorre prova che i fondi provenissero dal patrimonio personale
  • La cosiddetta bancarotta riparata richiede la restituzione integrale delle somme distratte; versamenti parziali o proventi della vendita di beni sociali non realizzano il ripristino richiesto
  • La valutazione della concessione di benefici (es. sospensione condizionale) è esercizio di prognosi del giudice di merito; la presenza di precedenti anche remoti può fondatamente ostare al beneficio se la prognosi risulta negativa
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione puntuale del merito o la preferenza di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito, salvo errori di diritto o mancanza logica della motivazione

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