Cassazione Penale, Sentenza n. 1688/2025 del 14/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per prelevamenti e assegni tratti su conto della società per complessivi euro 266.367,49, deducendo quattro censure: 1) carenza di motivazione sul rifiuto di rinnovare l'istruttoria con perizia sui movimenti bancari di tutti i conti della società; 2) violazione dell'art. 216 r.d. 267/1942 e motivazione contraddittoria poichè la Corte avrebbe ignorato versamenti e documenti prodotti, nonché lo smarrimento delle scritture contabili non imputabile al ricorrente; 3) mancata riqualificazione della condotta in bancarotta semplice; 4) errato rigetto della sospensione condizionale della pena in presenza di precedenti penali remoti e modesti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: 1) la richiesta di perizia poteva essere implicitamente respinta perché l'imputato non aveva prodotto elementi che la perizia avrebbe chiarito, trattandosi di movimentazioni in contanti; 2) l'onere di provare la destinazione delle somme gravava sull'amministratore e il ricorrente non ha fornito prove puntuali; la valutazione dei giudici di merito, basata anche su indici di fraudolenza e rapporti con altre società, è risultata logica e coerente; i versamenti prodotti erano riconducibili a risorse sociali (ad eccezione di euro 70.000 riconosciuti come personali) e la somma di euro 236.000 derivava dalla vendita di beni sociali, non da patrimonio personale, pertanto non ricorre la bancarotta riparata; 3) la Corte di merito ha correttamente motivato il rigetto della riqualificazione in bancarotta semplice avendo accertato gli elementi del reato più grave; 4) il rigetto della sospensione condizionale è fondato sui precedenti penali ritenuti ostativi e la loro valutazione è questione di merito non sindacabile in cassazione. Conseguentemente la sentenza di appello è stata confermata; il ricorrente è stato ritenuto responsabile e condannato come in precedenza.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 219
art. 219, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267 del 1942
Aggravante applicata alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nell'ambito della valutazione complessiva della condotta dell'amministratore
r.d. n. 267 del 1942 (Legge fallimentare), art. 216
art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942
Norma che disciplina la bancarotta patrimoniale; la Cassazione ricorda che, in assenza di dimostrazione della destinazione delle somme da parte dell'amministratore, può desumersi la distrazione
codice di procedura penale, art. 603
Regola i casi di rinnovazione dell'istruttoria: la rinnovazione è necessaria solo se il giudice ritiene che la nuova prova possa essere decisiva; la Corte d'appello può implicitamente motivarne il rigetto
codice di procedura penale, art. 606
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che consente impugnazione per carenza o insufficienza di motivazione; la Corte ha esaminato la lamentela ma ritenuto adeguata la motivazione dei giudici del merito
codice di procedura penale, art. 616
art. 616, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Regole relative all'impugnazione e ai motivi di cassazione; utilizzata dal ricorrente per dedurre errori di diritto e valutazione, ma ritenuta non idonea a sovvertire le valutazioni di merito
Disposizione sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha confermato che i precedenti ostano alla concessione, valutazione rimessa al giudice di merito
Ulteriori criteri per la concessione della sospensione condizionale; applicazione esclusa per valutazione prognostica negativa sui precedenti
Istruzione sul computo delle pene per i benefici; richiamata dal ricorrente in relazione al diverso trattamento di pene pecuniarie e detentive, ma non idonea a mutare il giudizio di merito
Massime di principio
- In caso di bancarotta patrimoniale, quando risulti l'assenza di prova sulla destinazione di somme sottratte, il giudice può desumere distrazione salvo che l'amministratore provi in modo specifico e documentato l'impiego aziendale delle somme
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di perizia è accoglibile solo se il giudice ritiene che la nuova prova possa effettivamente produrre un risultato utile; il rigetto può essere anche implicito se il complesso probatorio è già ritenuto sufficiente
- La distrazione di risorse societarie non richiede necessariamente un nesso causale temporale con la dichiarazione di fallimento: sono rilevanti anche atti anteriori purché abbiano depauperato l'impresa
- I versamenti su conti sociali operati dall'amministratore nella sua qualità di titolare non sono automaticamente ricostruibili come apporto personale; occorre prova che i fondi provenissero dal patrimonio personale
- La cosiddetta bancarotta riparata richiede la restituzione integrale delle somme distratte; versamenti parziali o proventi della vendita di beni sociali non realizzano il ripristino richiesto
- La valutazione della concessione di benefici (es. sospensione condizionale) è esercizio di prognosi del giudice di merito; la presenza di precedenti anche remoti può fondatamente ostare al beneficio se la prognosi risulta negativa
- In cassazione non è consentita una rivalutazione puntuale del merito o la preferenza di una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella del giudice di merito, salvo errori di diritto o mancanza logica della motivazione
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