Cassazione Penale, Sentenza n. 27104/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado alla pena di anni dodici e mesi due di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due episodi di cessione/detenzione ai fini di spaccio. Egli era sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari da eseguirsi fuori Regione. Il G.I.P. aveva respinto l'istanza e il Tribunale di Napoli, quale giudice dell'appello cautelare ex art. 310 c.p.p., aveva confermato il diniego. Con il ricorso per cassazione veniva dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata si fosse limitata a richiamare in modo circolare la gravità dei fatti, risalenti nel tempo, senza indicare elementi concreti e attuali di collegamento con il sodalizio criminale disciolto; si lamentava inoltre il mancato confronto con la posizione di una coimputata asseritamente sovrapponibile e la mancata valorizzazione della condotta successiva del ricorrente, privo di nuovi reati dal 2016 e dedito a lavoro lecito. Si deduceva, infine, che il tempo trascorso in custodia e la distanza geografica del domicilio richiesto avrebbero reso ingiustificata la permanenza della misura più afflittiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la stessa doglianza era già stata proposta dal medesimo imputato in precedenti impugnazioni cautelari, tutte dichiarate inammissibili, e che sul punto si era formato il giudicato cautelare. Non era stato allegato alcun elemento nuovo idoneo a superare la preclusione derivante dalle precedenti decisioni. Inoltre, il ricorso riproponeva in sostanza una richiesta di nuova valutazione del fatto e della pericolosità, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'appello cautelare avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
dedotto come parametro di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato nel contesto della deduzione di vizio di motivazione.
richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento.
richiamato in tema di esigenze cautelari, con specifico riferimento al pericolo di reiterazione del reato.
richiamato in tema di criteri di scelta e adeguatezza della misura cautelare.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990
sono i reati presupposto della misura cautelare e della condanna già riportata in primo grado.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiamata come titolo di reato cautelare.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
detenzione/cessione di stupefacenti ai fini di spaccio, richiamata come titolo di reato cautelare.
art. 69 c.p. (c.d. giudicato cautelare)
non è citato come articolo nel testo, ma viene evocato il concetto di giudicato cautelare quale preclusione alla riproposizione delle stesse questioni in assenza di elementi nuovi.
Massime di principio
- Nel procedimento cautelare, le questioni già esaminate e decise in precedenti impugnazioni non possono essere riproposte identicamente in assenza di elementi nuovi sopravvenuti idonei a modificare il quadro fattuale o valutativo di riferimento.
- Il giudicato cautelare opera sulle questioni esplicitamente o implicitamente trattate e preclude ulteriori interventi giudiziari sul medesimo thema decidendum se non intervengono fatti nuovi.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto, della pericolosità o dell'adeguatezza della misura cautelare, quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici.
- La permanenza nel tempo della custodia e la deduzione di condotte lecite successive, da sole, non bastano a superare la misura cautelare se non vengono allegati elementi nuovi concreti e specifici.
- La mera riproposizione di doglianze già rigettate in precedenti gradi o fasi cautelari determina l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
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