Cassazione Penale, Ordinanza n. 37234/2025 del 14/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Milano aveva applicato all'imputato la pena concordata in relazione al reato di tentata rapina. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, si deduceva che il giudice non avrebbe considerato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., assumendosi che una diversa qualificazione giuridica del fatto in tentato furto aggravato avrebbe consentito di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura, quindi, mirava a contestare la qualificazione giuridica del fatto e, indirettamente, la mancata declaratoria di proscioglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente la cassazione solo per motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Le doglianze sulla mancata applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. sono quindi inammissibili. Inoltre, la Corte ha osservato che non ricorreva, nel caso concreto, un errore manifesto di qualificazione giuridica, poiché nell'imputazione risultavano minacce rivolte alla persona offesa. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
ex art. 444 cod. proc. pen.
richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata
cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
le cause di proscioglimento non sono deducibili in cassazione contro la sentenza di patteggiamento se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale
invocato dal ricorrente quale causa di non punibilità che sarebbe derivata dalla diversa qualificazione del fatto
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
contro la sentenza di applicazione della pena sono proponibili solo ricorsi per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
i motivi non consentiti dalla legge sono inammissibili
art. 50 l. n. 103 del 23 giugno 2017
introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017
norma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento i motivi deducibili sono tassativi e non possono essere estesi a doglianze sulla mancata rilevazione di cause di proscioglimento.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo d'imputazione.
- La verifica della sussistenza di una causa di non punibilità o di proscioglimento non può essere utilizzata per surrettiziamente contestare il contenuto dell'accordo o della sentenza di patteggiamento fuori dai casi consentiti dalla legge.
- In presenza di una imputazione che descrive condotte violente o minacciose, non è configurabile un errore manifesto nella qualificazione del fatto come tentata rapina se tale qualificazione non risulti palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione.
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