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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06266/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne sono conseguiti la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 75 d.lgs. 159/2011. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. La Corte rileva però che l'atto di ricorso è stato redatto e sottoscritto dall'imputato personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p.; aggiunge che l'eventuale autentica del difensore non vale a rendere il difensore autore dell'atto. Il ricorso è inoltre descritto come generico.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 159/2011

    norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non chiarisce la specifica condotta materiale contestata oltre al richiamo all'inosservanza degli obblighi della misura di prevenzione.

  • art. 613 c.p.p.

    prevede, a pena di inammissibilità, che ricorso per cassazione, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • L. 23/6/2017 n. 103

    legge di riforma che ha modificato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito di sottoscrizione del difensore cassazionista.

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, quando non risulti esclusa la colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato non è sufficiente.
  • La mera autentica della firma apposta dal difensore non equivale a sottoscrizione dell'atto e non ne sana l'inammissibilità.
  • Un ricorso formulato in modo generico e privo dei requisiti formali prescritti è inammissibile senza esame del merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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