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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07829/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una società in liquidazione aveva convenuto in giudizio il proprio amministratore delegato e la banca presso cui intratteneva un conto corrente non affidato, sostenendo che l'amministratore avesse compiuto operazioni estranee all'oggetto sociale e che la banca avesse illegittimamente consentito l'immediata disponibilità di somme risultanti da tre assegni versati "salvo buon fine" e poi richiamati, così permettendo il pagamento di un ulteriore assegno emesso dalla società e creando una passività di euro 1.050.000. In primo grado la banca era stata condannata verso la società per il saldo di conto, mentre l'amministratore era stato condannato al risarcimento verso la società. In appello, la società poi fallita aveva ottenuto la riforma della decisione nella parte relativa alla banca: era stata dichiarata l'illegittimità dell'addebito di euro 1.050.000, con rettifica del saldo. La mandataria della cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, l'erronea ammissione di nuove deduzioni nella memoria del rito societario, dall'altro la violazione delle regole sul conto corrente e sugli obblighi della banca, sostenendo che la corte d'appello avesse indebitamente ritenuto gravemente inadempiente la banca. L'amministratore ha proposto ricorso incidentale, lamentando che, caduto il presupposto della condanna della banca, avrebbero dovuto estendersi anche a lui gli effetti favorevoli della riforma per vincolo di inscindibilità e per l'art. 331 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo motivo ritenendo errata la ricostruzione della corte territoriale: la banca aveva agito nel rispetto della clausola contrattuale che consentiva l'anticipazione degli importi degli assegni "salvo buon fine" e non aveva l'obbligo di acquisire il benestare o la copertura prima di consentire il pagamento dell'assegno emesso dalla correntista. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame e spese. Il ricorso incidentale dell'amministratore è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad impugnare manca quando la parte è già risultata vittoriosa sulla questione che pretende di censurare.

  • art. 335 c.p.c.

    i separati ricorsi contro la stessa sentenza vanno riuniti.

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    il ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il termine per la sua proposizione.

  • art. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003

    la memoria del rito societario non giustifica, nel caso esaminato, una censura utile per chi sia già risultato vittorioso sul punto della asserita novità delle deduzioni avversarie.

  • art. 1856 c.c.

    richiamato dalla corte territoriale per i doveri della banca nell'esecuzione delle operazioni; la Cassazione ne esclude la violazione nella fattispecie concreta.

  • art. 1829 c.c.

    la clausola salvo incasso non opera quando risulti una diversa volontà delle parti; qui la volontà contraria era espressamente pattuita nel contratto di conto corrente.

  • art. 1857 c.c.

    richiamato come norma di raccordo in tema di operazioni bancarie in conto corrente.

  • art. 2384 c.c.

    il potere di rappresentanza degli amministratori è generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi salvo prova di un agire intenzionalmente dannoso per la società.

  • art. 31 del r.d. 31 marzo 1933, n. 1736

    l'assegno bancario è pagabile a vista e ogni contraria pattuizione si ha per non apposta.

  • art. 331 c.p.c.

    il motivo dell'amministratore, fondato sull'inscindibilità del rapporto e sulla necessaria estensione degli effetti favorevoli dell'impugnazione, è stato dichiarato assorbito in ragione dell'accoglimento del ricorso principale.

  • art. 1710 c.c.

    richiamato nel ricorso per sostenere la violazione dei doveri di diligenza del mandatario/banca, ma la Corte non ne ravvisa la violazione nella concreta vicenda.

  • art. 1720 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma invocata contro la ricostruzione di responsabilità della banca.

  • art. 1829 c.c.

    richiamato anche dal contratto e dalla Corte per escludere che fosse dovuta l'attesa del buon fine in presenza di diversa volontà pattizia.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dalla banca nella domanda riconvenzionale quale possibile base della ripetizione di quanto asseritamente indebitamente lucrato.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dalla banca nella domanda riconvenzionale quale possibile base di arricchimento senza causa.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla banca nella domanda riconvenzionale quale possibile base di responsabilità aquiliana della società correntista.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario, la clausola che consente alla banca di anticipare la disponibilità delle somme accreditate con riserva di verifica e salvo buon fine costituisce una valida diversa volontà delle parti rispetto alla regola presuntiva dell'art. 1829 c.c.; in tale ipotesi la banca non è tenuta, per il solo fatto dell'anticipo, ad attendere il bene-fondi o a verificare preventivamente la copertura dei titoli.
  • La disponibilità anticipata concessa al correntista in forza di espressa pattuizione non può essere qualificata automaticamente come finanziamento irregolare o come violazione dei doveri di diligenza e correttezza della banca, se l'operazione si colloca nell'ambito delle istruzioni impartite dal rappresentante munito di poteri generali.
  • L'esistenza di una prassi bancaria di bene-fondi o di anticipazione non trasforma tale prassi in un obbligo generale della banca; la responsabilità dell'istituto può sorgere, al più, per inesatte informazioni rese, non per il mancato compimento di verifiche non imposte dalla legge o dal contratto.
  • La responsabilità per le operazioni eccedenti o infedeli compiute dall'amministratore nei rapporti interni con la società non si trasferisce automaticamente alla banca verso la quale l'amministratore era legittimato a rappresentare la società, salvo prova di un comportamento fraudolento o di una consapevole collusione del terzo.
  • Chi impugna una statuizione sulla quale è risultato vittorioso difetta di interesse ad agire in cassazione; la censura è quindi inammissibile.
  • Quando l'accoglimento del ricorso principale elimina il presupposto logico-giuridico del ricorso incidentale, quest'ultimo resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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