Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale che, pur confermando la custodia cautelare per il capo 10), aveva annullato l'ordinanza iniziale limitatamente al capo 1) (partecipazione all'associazione), ritenendo che il giudice di merito avesse sottovalutato gli elementi indiziari e le intercettazioni che dimostravano la piena condivisione e partecipazione di Farhanghi alle dinamiche del sodalizio; il difensore di Farhanghi impugnava invece la decisione del Tribunale ritenendola illogica e sproporzionata: era incongruente annullare il capo associativo e mantenere comunque la custodia cautelare per il capo 10), mancando gravità indiziaria e esigenze cautelari (assenza di partecipazione stabile, occasione episodica, primarietà dell'episodio, trasferimento in Svezia e richiesta di arresti domiciliari).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sui provvedimenti de libertate (controllo sulla correttezza giuridica e sulla mancanza di manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di riconsiderare i fatti o rivalutare le prove), ritenendo che il Tribunale avesse fornito motivazione adeguata circa l'occasionalità dell'episodio e la valutazione delle intercettazioni e che non risultassero violazioni di legge o manifesta illogicità tali da consentire la Cassazione a riesaminare il merito. Ha perciò respinto i motivi sia del PM sia della difesa, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ha condannato Farhanghi Kawa al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e ha disposto la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha richiamato che l'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è valutazione di merito; in cassazione è sindacabile solo se emerge violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
Richiamato come criterio di determinazione della misura (adeguatezza e proporzionalità); la Corte ha ricordato che le censure sulla proporzionalità non possono trasformarsi in una rinnovata valutazione dei fatti in sede di legittimità.
Consente alla Corte, con decisione di inammissibilità, di condannare la parte privata al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, al pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicato per irrogare Euro 3.000,00 a carico del ricorrente privato.
art. 94 disp. att. c.p.p. (commi 1-ter e 1-bis)
Disposto l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; misura procedurale per l'eventuale esecuzione degli effetti della decisione.
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e di eventuale manifesta illogicità della motivazione: non è consentita una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La proposizione di ricorso da parte del Pubblico Ministero è ammessa ma, anche per il PM, la Corte verifica esclusivamente la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione del giudice di merito; critiche che si limitano a diversa interpretazione delle intercettazioni o degli elementi di fatto sono inammissibili.
- Se il giudice di merito mantiene la misura cautelare su alcuni capi e revoca su altri, tale decisione è legittima se adeguatamente motivata sulla differenza di quadro indiziario fra i capi; la difesa deve allegare fatti nuovi o evidenti errori di diritto per ottenere un riesame in sede di legittimità.
- Le contestazioni sulla proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare richiedono, per valere in sede di legittimità, la dimostrazione di violazioni di legge o la produzione di fatti nuovi che modificano apprezzabilmente il quadro probatorio.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la motivazione che le recepisce risulta manifestamente illogica o irragionevole.
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne per spese e somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque l'impugnazione priva di fondamento giuridico può avere conseguenze economiche per il ricorrente.
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