Cassazione Penale, Sentenza n. 25024/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, sulla base di un precedente annullamento con rinvio della Cassazione relativo alla motivazione sull'attenuante speciale della collaborazione, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il ricorrente deduce vizi di motivazione e contraddittorietà ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente fissato la pena base in anni 12 di reclusione invece che in anni 10 dopo aver ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e carente d'interesse (art. 591 comma 1 lett. a c.p.p.). Ha ritenuto corretta la determinazione della pena base a 12 anni, in quanto rientrante nel range previsto per l'art. 416-bis (da 10 a 15 anni) una volta eliminate le aggravanti in sede di bilanciamento con le attenuanti equivalenti; ha inoltre osservato che la Corte territoriale ha operato riduzioni pro reo (per collaboratore e per rito abbreviato) eventualmente eccedenti i limiti normativi, ma che tali errori "in bonam partem" non possono essere emendati d'ufficio in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Individua il delitto associativo e, con riferimento al ruolo attribuito all'imputato (partecipe nella consorteria), fissa la pena edittale per la fattispecie specifica; la Corte ha richiamato il periodo di reclusione applicabile (da 10 a 15 anni) quale parametro dopo l'elisione delle aggravanti in sede di bilanciamento
Stabilisce che quando le circostanze attenuanti e aggravanti si elidono o sono equivalenti, si applica la pena prevista per il reato; la Corte lo ha invocato per precisare che, trovandosi in equivalenza, la pena applicabile è quella prevista dall'art. 416-bis
Fissa i limiti del minimo e del massimo della pena; la Corte ha ritenuto che la pena base di 12 anni rientri legittimamente nei limiti previsti dalla legge
Norma (richiamata nella motivazione) concernente particolari previsioni di riduzione della pena in relazione a specifiche ipotesi correlate al reato associativo; la Corte ha osservato che la riduzione operata dalla Corte territoriale è stata, in parte, più favorevole per il reo rispetto ai limiti previsti dalla norma
Prevede la riduzione della pena nel rito abbreviato (massimo di un terzo); la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha calcolato la riduzione in modo tale da portare la pena al di sotto del minimo assoluto concretamente irrogabile, in misura superiore al terzo, con un vantaggio indebito per l'imputato
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la contraddittorietà della motivazione e la motivazione apparente o insufficiente; il ricorrente aveva invocato queste lettere per censurare la determinazione della pena base
art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso per carenza d'interesse o manifesto infondatezza; la Corte lo ha applicato per respingere il ricorso
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, eventualmente, di somme a titolo di ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende
art. 8 L. n. 203 del 1991 (richiamata nella motivazione)
Norma storica collegata alle riduzioni previste per i reati associativi: la sentenza richiama la disciplina normativa preesistente/collegata per spiegare i parametri di riduzione che la Corte d'appello ha applicato (e in parte ecceduto)
Massime di principio
- Quando attenuanti generiche e aggravanti risultano equivalenti, nel bilanciamento si elidono le aggravanti e la pena da considerare è quella prevista dalla norma speciale del reato (es. art. 416-bis) entro il suo range legislativo
- Il giudice può fissare la pena base liberamente entro il minimo e il massimo stabiliti dalla legge (art. 132 c.p.), purché la motivazione sia adeguata; la conferma di una pena nella stessa entità di grado precedente non è di per sé vizio se rientra nei limiti normativi
- Le riduzioni "pro reo" (per collaborazione o per il rito abbreviato) hanno limiti massimi inderogabili; non è ammesso che la combinazione delle riduzioni porti la pena al di sotto del minimo assoluto concretamente applicabile o ecceda le percentuali massime previste (es. massimo un terzo per il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442 c.p.p.)
- Errori favorevoli al reo (in bonam partem) che non siano stati impugnati dalla pubblica accusa non possono essere corretti d'ufficio dalla Corte di Cassazione in sede di inammissibilità del ricorso del condannato
- I motivi di cassazione per vizio di motivazione e contraddittorietà (art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.) richiedono che il ricorrente mostri effettivamente illogicità, omissione o insufficienza della motivazione decisiva; semplice disaccordo sull'apprezzamento della prova o sulla scelta del punto medio del range legislativo è spesso inidoneo a determinare l'accoglimento
- La dichiarazione di inammissibilità per carenza d'interesse o manifesto difetto di fondatezza rende possibile la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; chi impugna deve valutare la concreta rilevanza e la probabilità di successo prima di proporre il ricorso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24912/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24951/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24977/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24991/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24992/2024 del 25/06/2024
- Sentenza penale · 25 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24993/2024 del 25/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →