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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34069/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che il giudice di merito aveva trascurato sia l’assenza di prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura, sia un’attestazione del direttore amministrativo da cui risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee da parte della cancelleria del tribunale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la decorrenza del termine per l’opposizione e, quindi, la statuizione di tardività.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, profilo sufficiente da solo a determinare l’inammissibilità. Ha inoltre ritenuto inammissibili, nel merito, le censure sulla comunicazione del provvedimento e sulla tempestività dell’opposizione: il tribunale aveva accertato un’annotazione di "visto PM" idonea a far ritenere entrato il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario; da tale momento l’opposizione, proposta oltre due anni dopo, era stata correttamente ritenuta tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, comunque, anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha infine dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese, per la natura pubblica del ricorrente e per la mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 702-bis c.p.c. quale parametro del regime di comunicazione del provvedimento

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. quale parametro del regime di comunicazione del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    ritenuto applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche in difetto di comunicazione o notificazione, con decorrenza dalla pubblicazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito che costituisce contenuto essenziale del ricorso.
  • La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
  • Quando il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine per impugnarlo decorre da quel momento; se l’impugnazione è proposta oltre il termine breve o, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., essa è tardiva.
  • L’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non siano stati comunicati o notificati, con decorrenza dalla pubblicazione.
  • L’ufficio del pubblico ministero, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese di lite pur in caso di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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