Cassazione Civile, Ordinanza n. 34069/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo, con due motivi, che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che il giudice di merito aveva trascurato sia l’assenza di prova dell’effettiva trasmissione del fascicolo all’ufficio affari civili della Procura, sia un’attestazione del direttore amministrativo da cui risultava l’assenza di comunicazioni telematiche o cartacee da parte della cancelleria del tribunale. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la decorrenza del termine per l’opposizione e, quindi, la statuizione di tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, profilo sufficiente da solo a determinare l’inammissibilità. Ha inoltre ritenuto inammissibili, nel merito, le censure sulla comunicazione del provvedimento e sulla tempestività dell’opposizione: il tribunale aveva accertato un’annotazione di "visto PM" idonea a far ritenere entrato il provvedimento nella sfera di conoscibilità del destinatario; da tale momento l’opposizione, proposta oltre due anni dopo, era stata correttamente ritenuta tardiva rispetto al termine di 30 giorni e, comunque, anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha infine dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese, per la natura pubblica del ricorrente e per la mancata difesa dell’intimato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore
richiamato insieme all’art. 702-bis c.p.c. quale parametro del regime di comunicazione del provvedimento
richiamato insieme all’art. 136 c.p.c. quale parametro del regime di comunicazione del provvedimento
ritenuto applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio, anche in difetto di comunicazione o notificazione, con decorrenza dalla pubblicazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa, requisito che costituisce contenuto essenziale del ricorso.
- La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente rispetto alle modalità tipiche, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Quando il provvedimento entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine per impugnarlo decorre da quel momento; se l’impugnazione è proposta oltre il termine breve o, comunque, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., essa è tardiva.
- L’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio anche se non siano stati comunicati o notificati, con decorrenza dalla pubblicazione.
- L’ufficio del pubblico ministero, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese di lite pur in caso di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34015/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34016/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34017/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34018/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34019/2022 del 18/11/2022
- ordinanza_civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34024/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →