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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28620/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne disposte in primo grado. Rudy Veneziano deduceva insufficienza di prove in ordine alla conoscenza della latitanza di Vincenzo Dato e censurava la determinazione della pena per non aver considerato la giovane età e un precedente remoto. Giovanni e Marco Frazzetta contestavano l'esistenza di un apporto effettivo all'associazione mafiosa, sostenendo che la loro condotta si era interrotta nel 2015 e che si era trattato di mera contiguità. Giovanni Comis lamentava la carenza probatoria rispetto al reato di trasferimento fraudolento di valori (intestazione fittizia dell'immobile) e la mancata dimostrazione dell'origine delittuosa delle somme utilizzate per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che: i motivi erano, in larga parte, una mera reiterazione delle censure già proposte in appello e quindi generici; le questioni di fatto e la valutazione delle prove (intercettazioni, propalazioni di plurimi collaboratori, sproporzione tra spese e redditi) sono insindacabili in sede di legittimità salvo vizi di motivazione che qui non emergono; la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il rifiuto delle attenuanti generiche richiamando precedenti penali; la partecipazione dei Frazzetta è stata ritenuta provata sulla base di plurime dichiarazioni e riscontri; quanto a Comis la Corte territoriale ha illustrato ragioni sufficienti per ritenere la provenienza illecita delle somme. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto alla correttezza della motivazione: il ricorso è inammissibile se non affronta le ragioni espresse dalla Corte di appello; la censura generica non soddisfa il necessario confronto con le motivazioni impugnate.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sul motivo di cassazione relativo alla motivazione e alla violazione di legge: utilizzata per valutare i motivi che invocano vizio di motivazione o violazione di legge e per affermare l'improcedibilità dei rilievi che chiedono una rivalutazione di fatto non consentita.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in tema di attenuanti generiche: il giudice del merito valuta gli elementi di fatto e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione non è contraddittoria e indica gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 133 per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale del giudice di merito sul diniego delle attenuanti.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma relativa al reato di riciclaggio/impiego di proventi illeciti: evocata in relazione al capo contestato a Comis e interpretata con riferimento alla necessità di valutare la sproporzione tra spese e fonti di reddito quale elemento indiziario dell'origine illecita delle somme.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla contestazione penale a carico di Comis (trasferimento fraudolento di valori): la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia dato conto dei riscontri probatori, con riferimento a intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma utilizzata per la condanna al versamento nella Cassa delle ammende: fissata una somma equa di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

  • art. 111, comma secondo Cost.

    Richiamato incidentalmente a proposito della rilevanza del termine per la trattazione e del rispetto delle garanzie processuali nella scelta tra trattazione orale e cartolare.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta il materiale probatorio: i motivi che chiedono una nuova valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano vizi di diritto o di motivazione concreti e specifici.
  • Una censura che si limiti a reiterare le stesse argomentazioni già svolte in appello e non affronti le ragioni poste a base della decisione della Corte territoriale è considerata generica e inammissibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è atto di valutazione di merito; è insindacabile in Cassazione purché la motivazione non sia contraddittoria e indichi gli elementi ritenuti decisivi (art. 133 c.p.).
  • In tema di associazione mafiosa, la mera contiguità o ammirazione verso membri del gruppo non basta: è necessario dimostrare un apporto concreto e rilevante alla conservazione o al rafforzamento dell'organizzazione.
  • L'intestazione fittizia di beni non è di per sé prova dell'origine illecita dei capitali, ma può concorrere con altri elementi (es. sproporzione tra spese e redditi, riscontri da collaboratori e intercettazioni) a fondare l'affermazione della provenienza delittuosa.
  • Le propalazioni di più collaboratori, se integrate da riscontri e adeguatamente motivate dal giudice, possono costituire base probatoria valida per la condanna; il mancato confronto specifico con tali motivazioni rende il ricorso generico.

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