Cassazione Penale, Ordinanza n. 01553/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per detenzione di supporti audiovisivi abusivamente duplicati. Ha dedotto, da un lato, la violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, ha censurato l'entità della pena ritenendola eccessiva. La Corte ha rilevato che la questione relativa all'art. 131-bis non era stata dedotta in appello né sollecitata in sede di conclusioni e quindi era proposta per la prima volta in cassazione, in violazione dell'art. 609, comma 3, c.p.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è stato ritenuto generico e comunque manifestamente infondato, perché la corte territoriale aveva motivato la pena richiamando le circostanze dell'azione, i precedenti penali e i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata richiesta nei gradi di merito, quando la disciplina era già vigente al momento della decisione impugnata.
È richiamato quale norma incriminatrice in relazione alla detenzione di supporti audiovisivi abusivamente duplicati.
Preclude la deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello, quando la norma era già vigente alla data della deliberazione della sentenza di secondo grado.
È richiamato come criterio di valutazione per la determinazione della pena, con valorizzazione della gravità del fatto e dei precedenti penali.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve essere dedotta tempestivamente nei gradi di merito; se la questione è proponibile già in appello e non viene coltivata, è inammissibile in cassazione come motivo nuovo.
- Il giudice di legittimità non può esaminare questioni completamente nuove, quando la parte avrebbe potuto e dovuto prospettarle nel giudizio di appello.
- La censura sulla pena è inammissibile se formulata in modo generico e, comunque, è infondata quando la motivazione di merito dà conto dei criteri legali di commisurazione e degli elementi concreti del fatto, compresi i precedenti penali.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta una mera contrapposizione soggettiva alla valutazione del giudice di merito.
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