Cassazione Penale, Ordinanza n. 00186/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla scriminante dello stato di necessità per difetto di specificità e ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla pena differenziata. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'11 giugno 2024, che aveva confermato la condanna per un fatto di abusiva occupazione di immobile. Il primo motivo, comune ad entrambi, denunciava la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sostenendo che la situazione abitativa giustificasse la condotta. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché meramente riproduttivo di argomentazioni già esaminate e disattese in appello, quindi privo di specifica correlazione con la motivazione impugnata. Con ulteriore doglianza si censurava la diversa quantificazione della pena tra i due imputati, pur a fronte della medesima contestazione; la Corte ha reputato il rilievo manifestamente infondato, osservando che il trattamento sanzionatorio differenziato era giustificato dalla maggiore capacità a delinquere di uno dei due ricorrenti, desunta dai precedenti penali.
Norme richiamate
La scriminante dello stato di necessità è invocabile solo se ricorrono tutti i suoi presupposti, inclusa l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; non può essere utilizzata per risolvere in via definitiva un'esigenza abitativa, ma solo rispetto a un pericolo attuale e transitorio.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall'assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione di censure già disattese nei gradi di merito integra genericità e quindi inammissibilità.
- La scriminante dello stato di necessità non è configurabile quando la condotta illecita sia diretta a soddisfare stabilmente un bisogno abitativo: essa richiede invece un pericolo attuale, transitorio e inevitabile, non altrimenti fronteggiabile.
- La diversa quantificazione della pena tra coimputati o concorrenti può essere legittima se il giudice motivi sulla diversa personalità o capacità a delinquere di ciascuno, anche valorizzando i precedenti penali.
Come è indicizzato
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