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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04096/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso un atto di precetto di pagamento intimatogli da una creditrice, deducendo - per quanto emerge dal testo - profili di irritualità della notificazione del precetto e la mancata ricezione dell'atto. L'opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma. In Cassazione il ricorrente ha proposto otto motivi, ma la Corte non entra nel merito delle singole censure perché rileva che il ricorso non contiene una sommaria esposizione dei fatti sufficiente ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. e non soddisfa nemmeno l'onere di specifica localizzazione e riproduzione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; viene inoltre richiamato un precedente tra le medesime parti su questioni sovrapponibili. Il ricorrente riproponeva anche questioni relative a querela di falso sulle relate di notificazione, ma la Corte osserva che tali profili non sono esaminabili per le carenze espositive e che, in cassazione, la querela di falso è proponibile solo con riferimento ad atti del procedimento di legittimità o documenti producibili ex art. 372 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto violati i requisiti di ammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché il ricorso non descrive adeguatamente i fatti di causa, le ragioni dell'opposizione, le decisioni di merito e i motivi di appello, e non localizza né riproduce i documenti rilevanti. Ha quindi disposto nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto difese, e ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata quale base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il precetto.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria esposizione dei fatti idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale; la mancanza di tale contenuto minimo comporta inammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi deduce l'omessa o erronea valutazione di documenti deve trascriverne o riassumerne il contenuto e indicarne esattamente la sede processuale; la violazione anche di uno solo di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale e per il deposito della memoria del ricorrente.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per affermare che in cassazione la querela di falso è proponibile solo rispetto ad atti del procedimento di legittimità o a documenti producibili in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza consultare altri atti o la sentenza impugnata.
  • Chi deduce vizi relativi alla valutazione di documenti ha l'onere cumulativo di produrli e di indicarne con precisione la sede processuale, oltre a trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso; la mancanza anche di uno solo di tali adempimenti comporta inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non può esaminare nel merito censure che presuppongono una ricostruzione dei fatti e degli atti non adeguatamente esposta nel ricorso.
  • La querela di falso in cassazione è proponibile solo nei limiti consentiti dalle norme processuali, ossia con riferimento agli atti del giudizio di legittimità o a documenti producibili ex art. 372 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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