Sentenza del 24/11/2016 n. 23998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
B.M. chiedeva il rimborso di 5.300 euro di IRAP versata per gli anni d’imposta 2001-2004. La CTR del Veneto, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto la richiesta rilevando costi per beni ammortizzabili pari a 29.729 euro e «altri acquisti e importazioni» per 27.551 euro, ritenuti incompatibili con l’assenza di autonoma organizzazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, motivazione omessa o insufficiente: la CTR non avrebbe valutato separatamente ciascuna annualità e avrebbe formulato un giudizio generico sull’eccessività dei costi. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse desunto l’organizzazione da un criterio meramente quantitativo delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR perché aveva accorpato i dati relativi a quattro annualità e desunto l’autonoma organizzazione da importi complessivi, senza esaminare la struttura e la funzione dei beni strumentali, il loro rapporto con il reddito e la situazione di ciascun periodo d’imposta. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso definitivamente il diritto al rimborso.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Non è, dunque, sufficientemente motivata la sentenza che desuma l'esistenza di un'autonoma organizzazione dalla sola indicazione del valore economico dei beni ammortizzabili, senza estendere l'accertamento alla struttura ed alla funzione degli stessi, nonchè al rapporto col reddito complessivo prodotto dal contribuente.
Il valore complessivo dei beni ammortizzabili, da solo, non prova l’esistenza dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP: occorre valutarne concretamente struttura e funzione e rapportarli al reddito prodotto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La motivazione è dunque inidonea a fornire gli elementi obiettivi per ritenere sussistente e dare ragione dell’autonoma organizzazione, che deve essere valutata in relazione a ciascun periodo impositivo.
È viziata la motivazione che non espone elementi obiettivi sufficienti a giustificare l’accertamento dell’autonoma organizzazione e che non svolge la valutazione distintamente per ciascun periodo d’imposta.
Massime di principio
- Per stabilire se un lavoratore autonomo sia soggetto a IRAP occorre verificare se sia responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
- La spesa o il valore dei beni strumentali non dimostrano automaticamente l’autonoma organizzazione: vanno considerati la natura, la funzione e l’effettivo impiego dei beni, oltre al rapporto con il reddito prodotto.
- Quando la controversia riguarda più annualità, il presupposto dell’IRAP deve essere accertato separatamente per ciascun periodo d’imposta; non è sufficiente aggregare costi riferibili a più anni.
- La cassazione per motivazione insufficiente e il rinvio non equivalgono al riconoscimento definitivo del rimborso: il giudice di rinvio deve compiere un nuovo accertamento concreto e motivato.
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