Cassazione Civile, Ordinanza n. 10713/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da due banche per far dichiarare inefficace, verso di loro, l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da coniugi su beni immobili di proprietà di uno di essi. Il tribunale aveva accolto la domanda ex art. 2901 c.c.; la corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo le eccezioni dei debitori sulla legittimazione attiva di una banca succeduta per fusione/incorporazione e sulla legittimazione processuale dell'altra banca per asserito difetto di valida procura. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2193 e 2504-bis c.c., sostenendo che la fusione per incorporazione non sarebbe stata provata con adeguata iscrizione nel registro delle imprese e che quindi mancasse la legittimazione della banca incorporante; 2) violazione degli artt. 83 e 182 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la procura alle liti della banca resistente fosse stata conferita da un procuratore del legale rappresentante senza che fosse in atti la relativa procura originaria; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando che la revocatoria potesse essere esperita da una banca la cui pretesa era stata, secondo i ricorrenti, introdotta in modo tardivo o comunque non sufficientemente provata, e sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare l'asserita palese infondatezza del credito posto a base dell'azione revocatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non colpiva la ratio decidendi, fondata anche sulla circostanza che i ricorrenti avevano avuto piena conoscenza dell'incorporazione sin da precedente contenzioso, oltre che sul principio per cui l'eventuale mancata iscrizione non è opponibile al terzo che abbia effettiva conoscenza del fatto. Sul secondo motivo ha osservato che la corte d'appello aveva ritenuto sanato il vizio dalla produzione della procura notarile nella prima occasione utile, e che il motivo era privo di autosufficienza e comunque rivolto contro una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha evidenziato che le censure non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il credito della banca era solo un presupposto legittimante non manifestamente pretestuoso e quindi idoneo a sostenere l'azione revocatoria anche se oggetto di separato giudizio; inoltre il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile perché la sentenza era "doppiamente conforme" ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'azione revocatoria può essere proposta a tutela di un credito anche eventuale o litigioso, purché il credito non appaia prima facie pretestuoso; il giudice valuta la sussistenza del presupposto legittimante senza dover anticipare l'accertamento pieno del credito in un separato giudizio
i fatti soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, se non iscritti, non sono opponibili ai terzi salvo prova della loro effettiva conoscenza
la fusione determina la prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto risultante o incorporante, quale centro unitario di imputazione; la fusione è vicenda evolutivo-modificativa e non crea un nuovo ente
la procura alle liti deve risultare validamente conferita; il vizio dedotto è stato ritenuto insussistente perché sanato dalla produzione della procura nella prima occasione utile
l'eventuale difetto di rappresentanza/procura può essere sanato mediante produzione del titolo rappresentativo nella prima occasione processuale utile
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
le censure di violazione di legge sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile contro una sentenza di appello "doppiamente conforme" se non si indica una divergenza tra le due decisioni
il ricorso deve contenere una specifica censura contro la motivazione impugnata e una completa autosufficiente indicazione degli atti e documenti rilevanti; la mera riproposizione delle eccezioni o la loro parziale trascrizione comporta inammissibilità
in presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene dedotta la diversa ricostruzione dei fatti tra primo e secondo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre le eccezioni già respinte dai giudici di merito senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La fusione per incorporazione non esclude la legittimazione processuale della società incorporante o risultante, poiché i rapporti giuridici e processuali proseguono in capo al soggetto unificato; la mancata iscrizione non è opponibile al terzo che ne abbia avuto effettiva conoscenza.
- L'eventuale difetto di procura o rappresentanza processuale può essere sanato dalla produzione del titolo rappresentativo nella prima occasione processuale utile, se il giudice di merito ne accerta l'idoneità sanante.
- L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata anche a tutela di un credito non ancora definitivamente accertato o contestato in altro giudizio, purché la pretesa non sia manifestamente infondata o pretestuosa.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione contro una sentenza di appello conforme alla prima decisione se non si indica chiaramente una diversa ricostruzione dei fatti tra i due gradi di merito.
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