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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27649/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La società concessionaria della riscossione ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento di estratti di ruolo e cartelle di pagamento relativi a vari tributi. Nel merito, la CTR aveva ritenuto ammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso l’estratto di ruolo e aveva dichiarato prescritte alcune pretese. La ricorrente ha dedotto quattro motivi, tutti riconducibili a una censura unitaria: la CTR avrebbe errato nel ritenere impugnabile l’estratto di ruolo pur in presenza di cartelle di pagamento risultate regolarmente notificate e ormai coperte da giudicato interno, con conseguente difetto di impugnabilità e di interesse ad agire.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, ha considerato fondati i motivi proposti e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso delle contribuenti, perché l’estratto di ruolo era stato impugnato non per mancanza di notifica delle cartelle, ma in presenza di cartelle già regolarmente notificate e quindi non impugnabile; inoltre difettava l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il sopravvenuto richiamo giurisprudenziale rispetto al momento di proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La previsione sull’impugnazione congiunta dell’atto precedente non notificato e di quello successivo notificato non esclude la possibilità di far valere la mancata notifica anche prima, ma tale apertura non opera quando le cartelle siano state regolarmente notificate.

  • art. 100 c.p.c.

    L’azione è inammissibile quando manca l’interesse ad agire; l’annullamento dell’estratto di ruolo è privo di utilità se non incide sulle cartelle o sulla pretesa in esso rappresentata.

  • Sez. U, sentenza n. 19704 del 02/10/2015

    È richiamata a sostegno del principio di impugnabilità dell’estratto di ruolo solo quando la cartella o il ruolo non siano stati notificati.

  • Cass. sez. 5, sentenza n. 27799 del 31/10/2018

    Richiamata quale precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. sez. 6-5, ordinanza n. 22507 del 09/09/2019

    Richiamata quale precedente conforme sul medesimo principio.

  • Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017

    Richiamata per affermare che l’estratto di ruolo, di per sé, non è atto impugnabile quando le cartelle sottostanti siano state validamente notificate.

  • Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013

    Richiamata per il medesimo orientamento sull’assenza di interesse all’annullamento dell’estratto di ruolo.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è impugnabile dal contribuente quando serve a far valere la mancata notifica del ruolo o della cartella di pagamento e a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti da tale omissione.
  • Se la cartella di pagamento risulta già regolarmente notificata, l’estratto di ruolo non costituisce un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.
  • L’azione di annullamento dell’estratto di ruolo è inammissibile anche per difetto di interesse ad agire quando la sua eliminazione non inciderebbe in alcun modo sulla pretesa impositiva già portata da cartelle validamente notificate.
  • Quando l’errore del giudice di merito riguarda una questione di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
  • La disciplina dell’impugnazione degli atti tributari deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, ma tale lettura favorevole al contribuente opera solo entro il limite dell’effettiva mancanza di una valida notifica dell’atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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