Cassazione Penale, Sentenza n. 5881/2022 del 21/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo che, in giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato per insussistenza del fatto dai reati di danneggiamento e lesioni a carico della ex moglie. Il ricorso denunciava contraddittorieta' della motivazione e violazione dell'art. 635 cod. pen., in quanto il Tribunale aveva fondato l'assoluzione su elementi estranei alla verifica dell'esistenza del fatto e della responsabilita' penale, quali la remissione della querela, il risarcimento del danno e la minima offensivita' della condotta, mentre il reato di danneggiamento aggravato da violenza o minaccia e' procedibile d'ufficio e il nesso di strumentalita' tra violenza e danneggiamento, pur rilevabile, non e' elemento necessario per la configurabilita' del reato secondo la giurisprudenza consolidata. La difesa dell'imputato aveva eccepito l'inammissibilita' o, in subordine, richiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso per saltum e fondati i rilievi del Procuratore Generale, constando che il Tribunale aveva valorizzato profili estranei alla determinazione dell'insussistenza del fatto (remissione della querela, risarcimento del danno, minima offensivita'), che non potevano sorreggere un'assoluzione per non sussistenza del reato procedibile d'ufficio. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Ancona, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., demandando a quella Corte anche la valutazione della richiesta difensiva di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Norme richiamate
Utilizzato per censurare la motivazione contraddittoria della sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valorizzato elementi estranei alla prova dell'esistenza del fatto, configurando violazione del principio di adeguata motivazione sancito da tale norma
Rilevata dalla difesa come possibile causa di non punibilita' per minima offensivita'. La Cassazione ha disposto che la Corte d'Appello valuti, al nuovo esame della vicenda, la possibilita' di applicare tale causa di non punibilita'
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Norma applicata per il rinvio della causa ad altra Corte d'appello per un nuovo giudizio dopo l'annullamento della sentenza di primo grado
Massime di principio
- Quando un reato e' procedibile d'ufficio, la remissione della querela e il risarcimento del danno non possono essere valutati come elementi decisivi per escludere l'esistenza del fatto; se la motivazione si basa su tali elementi, la decisione e' vulnerabile in cassazione per carenza o contraddittorieta' della motivazione
- La Corte di Cassazione valuta che il giudice di merito deve motivare la decisione sulla base degli elementi probatori attinenti alla sussistenza del fatto e della responsabilita'; profili extranei alla fondatezza dell'accusa (riparazione, remissione) possono al massimo influire su questioni di punibilita' o di misura della pena, non sulla non sussistenza del fatto
- La difesa puo' chiedere la qualificazione della causa di non punibilita' per minima offensivita' (art. 131-bis); se la Cassazione annulla la sentenza per vizi di motivazione, puo' rinviare al giudice di merito perché valuti tale richiesta dopo una compiuta rivalutazione probatoria
- In caso di violazione dell'obbligo di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 635 cod. pen., la Cassazione tende ad annullare e rinviare piuttosto che sostituirsi al giudice di merito, salvo che i presupposti per l'applicazione diretta di una causa di non punibilita' siano manifesti e non richiedano ulteriore accertamento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5851/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5852/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5853/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5857/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5858/2022 del 21/02/2022
- Sentenza penale · 21 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 5860/2022 del 21/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →