Cassazione Civile, Ordinanza n. 22326/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Due società hanno impugnato in cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in una controversia relativa a un avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale su cessione di ramo aziendale, aveva solo parzialmente accolto il loro appello. Il ramo ceduto riguardava la costruzione di componenti meccanici per l'industria aeromobile ed aerospaziale. L'Ufficio aveva rettificato il valore venale dichiarato, elevandolo da 2.200.000 euro a 3.998.181 euro, con incremento dell'avviamento, dei beni ammortizzabili e disconoscimento di passività contabili. Le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e dispositivo incongruo, in violazione delle norme sulla motivazione delle sentenze; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il giudice non aveva spiegato l'applicabilità del criterio matematico di determinazione dell'avviamento in rapporto all'integrale imputazione del fatturato della cedente a commesse della cessionaria; 3) ulteriore nullità per la mancata motivazione sul medesimo criterio estimativo dell'avviamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che la sentenza regionale era affetta da motivazione apparente, perché, pur enunciando alcuni criteri di rideterminazione dell'avviamento, delle passività e dei beni ammortizzabili, non consentiva di comprendere in modo controllabile quale fosse il valore complessivo del ramo aziendale e quindi la base imponibile corretta per le imposte. Inoltre, il giudice tributario, nel merito, avrebbe dovuto esprimere una valutazione sostitutiva idonea a rideterminare correttamente la pretesa fiscale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca una motivazione idonea a rendere percepibile la ratio decidendi.
La motivazione deve essere sufficiente e intelligibile.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Anche la sentenza tributaria deve essere adeguatamente motivata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La carenza di motivazione può integrare nullità denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è dedotto per la mancata considerazione di un fatto decisivo discusso tra le parti.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale".
art. 51 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato quale criterio estimativo del valore venale del ramo aziendale ai fini dell'imposta di registro.
art. 2, comma 4, D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460
Richiamato insieme all'art. 51 D.P.R. 131/1986 come parametro di stima del valore del ramo aziendale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur formalmente presente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di controllarne la correttezza.
- Nel processo tributario il giudice non si limita a eliminare l'atto impugnato, ma deve pronunciare una decisione di merito sostitutiva dell'accertamento fiscale, rideterminando la pretesa entro i limiti delle domande di parte.
- Quando la controversia riguarda la rettifica del valore di un complesso aziendale, la sentenza deve rendere comprensibile il ricalcolo della base imponibile complessiva; non basta indicare separatamente alcuni elementi valutativi se non si spiega l'effetto finale sulla pretesa impositiva.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia stato oggetto di discussione e che la sua mancata considerazione incida sulla decisione.
- La motivazione della sentenza deve superare il livello del "minimo costituzionale"; in caso contrario, la decisione non può reggere al controllo di legittimità.
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