Cassazione Civile, Ordinanza n. 31245/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di ristrutturazione immobiliare. Le parti avevano sottoscritto una convenzione del 13 novembre 2006, qualificata dalla Corte d'appello come arbitrato irrituale, con cui rimettevano a un arbitro la valutazione delle divergenze sorte tra loro sull'entità dei lavori commissionati, sul loro importo, sulle somme già versate, sui vizi delle opere e sulla responsabilità dell'appaltatore. Il giudice di merito ha ritenuto nulla la convenzione per indeterminatezza dell'oggetto, ha annullato il lodo emesso il 13 febbraio 2007 e ha rigettato la domanda riconvenzionale degli appaltatori volta a ottenere il saldo dei lavori eseguiti. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di norme sulla prova e sul giudicato, lamentando che la Corte d'appello avesse negato il credito senza considerare relazione dell'arbitro, allegati, preventivo, capitolato, testimonianze e la pretesa mancanza di contestazioni del committente; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il rispetto del contraddittorio nel procedimento arbitrale e l'esistenza di una lettera di riconoscimento del debito; 3) violazione delle norme sull'arbitrato rituale/irrituale e sulla perizia contrattuale, sostenendo che la convenzione fosse una perizia contrattuale e non un arbitrato irrituale, che non fosse nulla per indeterminatezza e che la domanda di saldo non dipendesse solo dal lodo ma anche dall'istruttoria svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha osservato che la Corte territoriale aveva congruamente spiegato perché la pretesa creditoria non fosse dimostrata e perché la somma invocata non risultasse riconosciuta nella convenzione. Il secondo motivo è stato respinto perché il fatto del contraddittorio era stato in realtà esaminato dalla Corte d'appello, mentre la doglianza sulla lettera era inammissibile per difetto di autosufficienza. Il terzo motivo è stato respinto perché la qualificazione della convenzione come arbitrato irrituale, e non perizia contrattuale, è stata ritenuta conforme ai contenuti dell'accordo, che devolveva all'arbitro tutte le controversie insorte tra le parti; inoltre il ricorso non si confrontava con la ratio decidendi né indicava specifici errori di interpretazione contrattuale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati secondo i vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma le censure sono state ritenute in larga parte meramente valutative o generiche.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che la decisione di merito non è sindacabile in cassazione come nuova valutazione delle prove.
art. 115 c.p.c.
La censura non può essere trasformata in richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio; compete al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Il vizio non è configurabile come contestazione del prudente apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato, ma la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a scardinare la motivazione di merito.
art. 2909 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia del giudicato; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 1667 c.c.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina dei vizi dell'opera appaltata, ma senza decisività ai fini dell'accoglimento.
art. 1657 c.c.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'appalto; la Corte ha ritenuto non provato il saldo richiesto.
art. 808-ter c.p.c.
La Corte ha confermato che la convenzione aveva natura di arbitrato irrituale, poiché devolveva a un terzo la soluzione negoziale delle controversie insorte.
art. 828 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'impugnazione del lodo, ma la doglianza è stata respinta.
art. 829 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in materia di impugnazione per nullità del lodo; non sono stati ravvisati i presupposti per l'accoglimento.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito ritiene non provati l'entità dei lavori eseguiti e il residuo credito dell'appaltatore, in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o dell'art. 2697 c.c.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il fatto risulta comunque preso in considerazione dalla sentenza impugnata; è inoltre inammissibile la doglianza fondata su documenti non integralmente trascritti o non autosufficientemente riprodotti nel ricorso.
- La qualificazione di una convenzione come arbitrato irrituale o come perizia contrattuale dipende dal contenuto dell'accordo: vi è arbitrato irrituale quando le parti devolvono al terzo la definizione negoziale di controversie giuridiche già insorte, mentre vi è perizia contrattuale quando al terzo è affidato un mero apprezzamento tecnico da accettare preventivamente.
- Il ricorso per cassazione deve attaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata con censure specifiche; non è sufficiente contestare in modo generico le conclusioni del giudice di merito o proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
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