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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41985/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 05/03/2024 che aveva dichiarato non doversi procedere per il delitto di furto di energia elettrica per mancanza di querela. Il Procuratore deduceva violazione di legge sostenendo che il Tribunale avrebbe affermato che l'energia elettrica non possa considerarsi "cosa destinata a pubblico servizio" se fornita privatisticamente e, comunque, lamentava che fosse stata erroneamente ritenuta non contestata l'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, pur essendo citato nell'imputazione l'art. 625, n. 7, cod. pen., la descrizione in fatto contestava invece "la manomissione del contatore dell'energia elettrica di proprietà di Jevremovic Vesna (...) Con l'aggravante di aver commesso il furto sottraendo energia elettrica a soggetti privati". Tale formulazione è incompatibile con l'aggravante della destinazione a pubblico servizio; la discordanza tra la specificazione normativa e la descrizione fattuale rendeva inidonea la contestazione a consentire una compiuta risposta difensiva. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e non ha disposto nulla sulle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. in quanto parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, cod. pen.

    Citato nell'imputazione, ma la Corte ha ritenuto che la mera indicazione normativa non sia sufficiente se la descrizione fattuale contesta la sottrazione a "soggetti privati", discordando radicalmente con l'idea di cosa destinata a pubblico servizio; tale discordanza rende la contestazione inefficace ai fini della difesa.

  • art. 625, n. 2, cod. pen.

    La Corte osserva che la contestazione di "manomissione del contatore" si avvicina più alla violenza sulle cose prevista dal n. 2, per cui l'inclusione del riferimento al n. 7 potrebbe essere un errore materiale e la qualificazione normativa deve risultare coerente con la descrizione fattuale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Applicato in relazione alle spese: la Corte non ha disposto nulla sulle spese di giudizio poiché il ricorrente è la pubblica accusa, conformemente alla disciplina prevista.

Massime di principio

  • La mera indicazione di una norma penale nell'imputazione non è sufficiente: la specificazione normativa deve essere coerente con la descrizione fattuale per garantire il diritto di difesa.
  • Se la descrizione dei fatti è in netto contrasto con l'aggravante richiamata (es. "sottrazione a soggetti privati" vs "cosa destinata a pubblico servizio"), la contestazione può essere considerata inidonea e precludere la prosecuzione del procedimento su quella base.
  • Gli errori materiali o la difformità tra capo di imputazione e normativa evocata possono essere valutati dalla giurisprudenza come motivo per escludere efficacia dell'aggravante o per qualificare diversamente il fatto (es. n. 2 invece di n. 7).
  • Nei procedimenti promossi dalla pubblica accusa, la Corte può non pronunciare sulle spese processuali ai sensi delle norme di codice di procedura penale applicabili alla parte pubblica.
  • La questione se l'energia elettrica costituisca o meno "cosa destinata a pubblico servizio" dipende dalla concreta configurazione della fornitura e deve essere adeguatamente e coerentemente contestata dall'accusa per far valere l'aggravante.

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