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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35835/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società e il suo esponente avevano agito per il risarcimento dei danni, deducendo che la banca avesse illegittimamente revocato aperture di credito relative al conto societario e a quello personale, avesse iscritto ipoteche su immobili del socio e avesse effettuato una segnalazione alla Centrale dei rischi senza giustificazione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo un risarcimento; la Corte d'appello aveva invece respinto l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto quattro motivi: con i primi due hanno denunciato l'omesso esame del nesso causale tra la condotta bancaria e la cessazione dell'attività d'impresa, sostenendo che la mancanza di liquidità provocata dagli atti della banca avesse impedito di pagare i canoni e condotto alla risoluzione del contratto di locazione dell'immobile in cui si svolgeva l'attività; hanno inoltre invocato il giudicato interno sulla riferibilità della mancanza di liquidità alla condotta illecita della banca. Con il terzo motivo hanno nuovamente dedotto la violazione del giudicato interno, questa volta quanto all'affermazione che la revoca degli affidamenti e le iscrizioni pregiudizievoli avessero privato la società di liquidità per far fronte alle spese di locazione, con riflessi sul danno da vendita di un immobile. Con il quarto motivo hanno censurato, per falsa applicazione dell'art. 1448 c.c. e violazione del giudicato, il rigetto della domanda risarcitoria collegata alla cessione di un immobile della società a prezzo inferiore a quello di mercato, contestando l'affermazione secondo cui l'eventuale pregiudizio avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti dell'acquirente ai sensi dell'art. 1448 c.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'esistenza di utili netti considerevoli della società e, dunque, la possibilità di trasferire l'attività in altro locale, oltre alla non decisività del rilascio dell'immobile dipendente anche dalla scadenza naturale del contratto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, affermando che il giudicato interno non può investire il mero fatto storico, ma solo la statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto, e rilevando inoltre che l'asserita illiquidità era smentita dalla sentenza di primo grado. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte d'appello aveva in sostanza rilevato la mancata specifica censura della ratio del primo giudice, e i ricorrenti non avevano attaccato tale autonoma ragione di decisione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico, ma sulla statuizione minima della sentenza composta da fatto, norma ed effetto, idonea ad assumere autonoma efficacia decisoria nel giudizio.

  • art. 1448 c.c.

    L'eventuale pregiudizio derivante dalla cessione di un bene a prezzo inferiore al mercato, in presenza di stato di necessità, va fatto valere nei confronti dell'acquirente nell'ambito dell'azione di rescissione per lesione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la tesi già svolta senza aggredire il fondamento effettivo della decisione.
  • Il giudicato interno non può formarsi sul mero fatto storico isolato, ma solo sulla statuizione minima della sentenza che combina fatto, norma ed effetto e che sia autonomamente decisoria.
  • Quando il giudice di merito esclude il nesso causale tra la condotta dedotta come illecita e il danno lamentato valorizzando una diversa e sufficiente causa dell'evento, il ricorrente deve censurare proprio quel passaggio decisivo, altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • L'appello deve contenere una specifica confutazione della motivazione di primo grado; la mancata chiara individuazione dei punti contestati e delle ragioni di dissenso può condurre all'inammissibilità del motivo di gravame.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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