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Sentenza

Sentenza n. 141/2026 - Bolzano, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della sanatoria edilizia per una recinzione in legno alta 1,80 metri e completamente chiusa, nonché i precedenti pareri della Commissione comunale per il paesaggio e la comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il diniego della sanatoria relativa a una recinzione posta sui lati occidentale, settentrionale e orientale della proprietà, costituita da un basamento in muratura alto 80 cm e da una palizzata lignea completamente chiusa, per un’altezza complessiva di 1,80 metri. La recinzione eccedeva i parametri dell’art. 50-bis, comma 3, del regolamento edilizio comunale, che ammette recinzioni fino a 1,80 metri, ma consente una parte muraria non trasparente non superiore a 1 metro. Il ricorrente invocava la deroga prevista dall’art. 50-bis, comma 5, sostenendo che la recinzione fosse necessaria per proteggere la salute propria e della propria famiglia dalla deriva dei prodotti fitosanitari utilizzati nei meleti confinanti, nonché per la protezione da pericoli di ingresso delle acque, sulla base di un rapporto geologico. Deduceva violazione e falsa applicazione della normativa provinciale edilizia e procedimentale, dell’art. 50-bis del regolamento edilizio comunale, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione degli obblighi partecipativi e di valutazione delle osservazioni. Sosteneva inoltre che la versione tedesca della disposizione comunale, riferita alla tutela della salute, consentisse di comprendere anche la salute individuale, a differenza della versione italiana, riferita alla salute pubblica; contestava la mancata acquisizione di ulteriori prove e l’omessa considerazione della funzione protettiva della recinzione contro le acque. Deduceva infine l’irrilevanza o arbitrarietà della soluzione alternativa proposta dal Comune, consistente in una recinzione conforme integrata da una siepe.

La decisione

Il ricorso è stato respinto, con parziale declaratoria di inammissibilità delle censure relative alla funzione della recinzione quale protezione contro le acque. Il Collegio ha preliminarmente escluso dal materiale processuale la memoria difensiva del Comune depositata tardivamente ai sensi dell’art. 73 c.p.a., pur considerando gli argomenti svolti oralmente in udienza. Quanto alla protezione contro le acque, il giudice ha rilevato che il rapporto geologico conteneva soltanto una raccomandazione a mantenere la recinzione chiusa, non una prescrizione vincolante; inoltre, tale questione era già stata esaminata e definita negativamente nell’ambito del precedente procedimento edilizio, i cui atti non erano stati impugnati. La mancata impugnazione aveva quindi consolidato l’accertamento dell’assenza di una necessità geologica idonea a giustificare la deroga, sicché il ricorrente non poteva riproporre la medesima questione mediante una nuova istanza. Nel merito, il giudice ha ritenuto corretta l’interpretazione comunale dell’art. 50-bis, comma 5, secondo cui la deroga per ragioni di salute riguarda la salute pubblica e non la salute individuale del proprietario o della sua famiglia. In caso di dubbio tra le versioni linguistiche della normativa bilingue, prevale il testo italiano; quest’ultimo collega espressamente la tutela della salute e della sicurezza alla dimensione pubblica. Le esigenze personali derivanti dalla deriva dei prodotti fitosanitari non integravano quindi il presupposto per la deroga. Non sono stati ravvisati difetto di istruttoria o travisamento, poiché la situazione risultava adeguatamente documentata e un sopralluogo non avrebbe apportato elementi conoscitivi ulteriori. La proposta di una recinzione conforme accompagnata da una siepe è stata ritenuta non illogica né contraddittoria, anche perché la siepe era stata indicata come soluzione più efficace sotto il profilo protettivo e più coerente con il contesto paesaggistico. Il pagamento dell’importo relativo alla domanda di sanatoria non incideva sulla legittimità del diniego, ferma la possibilità di chiederne la restituzione se non dovuto. Quanto al secondo motivo, il Comune non era tenuto a richiedere ulteriori documenti: l’art. 74, comma 6, della legge provinciale edilizia impone una verifica iniziale di completezza formale, mentre non sussisteva né incompletezza documentale né una possibile modifica progettuale capace di rendere autorizzabile la recinzione in deroga. La comunicazione dei motivi ostativi aveva illustrato le ragioni del diniego e indicato una soluzione alternativa. Le osservazioni del ricorrente erano state esaminate dalla Commissione e il provvedimento finale aveva fornito una motivazione complessiva, logica e sufficiente, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 50-bis, comma 3, regolamento edilizio del Comune di Merano

    Zäune dürfen höchstens 1,80 m hoch sein. Vorbehaltlich der Prüfung der architektonischen/landschaftlichen Eingliederung laut dem Artikel 5 der Bauordnung dürfen sie mit einem gemauerten (nicht durchsichtigen) Teil errichtet werden, der höchstens 1 m hoch sein darf.

    La disposizione stabilisce l’altezza massima delle recinzioni e il limite di un metro per la parte muraria non trasparente.

  • art. 50-bis, comma 5, regolamento edilizio del Comune di Merano

    Deroghe ai commi 3 e 4 sono ammesse o imposte in caso di oggettive esigenze di migliore inserimento nel quadro ambientale o di tutela della salute e sicurezza pubbliche.

    La deroga ai parametri ordinari è ammessa per esigenze oggettive di migliore inserimento ambientale oppure di tutela della salute e sicurezza pubbliche; la salute individuale del proprietario o della sua famiglia non è sufficiente.

  • art. 57, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1970, n. 670

    In caso di dubbio interpretativo, la normativa collegata allo Statuto di autonomia deve essere interpretata sulla base del testo italiano.

  • art. 99 d.P.R. 31 agosto 1970, n. 670

    Negli atti aventi forza di legge e, in generale, negli atti per i quali lo Statuto prevede una versione bilingue, il testo italiano è determinante.

  • art. 100, comma 4, d.P.R. 31 agosto 1970, n. 670

    Prevede l’uso congiunto delle due lingue, tra l’altro, negli atti rivolti alla generalità dei cittadini.

  • art. 4, comma 2, lett. a), d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574

    Akte, die an die Allgemeinheit der Personen gerichtet sind, sind jene, die an eine unbestimmte Anzahl von Empfängern gerichtet sind, und jene, deren Veröffentlichung durch Gesetz oder Verordnung vorgeschrieben ist.

    Definisce gli atti rivolti alla generalità delle persone, tra i quali rientra il regolamento edilizio comunale.

  • art. 32 Cost.

    La salute è tutelata sia come diritto fondamentale dell’individuo sia come interesse della collettività; la pronuncia distingue le due dimensioni e ritiene rilevante per la deroga soltanto quella collettiva.

  • art. 73 c.p.a.

    Gli scritti difensivi devono essere depositati entro trenta giorni liberi prima dell’udienza pubblica; il deposito tardivo non è stato considerato.

  • art. 52, comma 4, c.p.a.

    In collegamento con l’art. 73 c.p.a., determina lo slittamento del termine quando l’ultimo giorno utile cade in giorno non lavorativo, secondo la regola applicata dal giudice.

  • art. 74, comma 6, l.p. n. 9/2018

    Wird festgestellt, dass der Antrag auf Baugenehmigung und die vorgeschriebenen technischen oder Verwaltungsunterlagen fehlerhaft oder nicht vollständig sind, unterbricht die Gemeinde die Frist für den Abschluss des Verwaltungsverfahrens und fordert die betroffene Person zur Vervollständigung bzw. Berichtigung des Antrages und der Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist auf, die höchstens 30 Tage betragen darf.

    Impone al Comune una verifica formale di completezza della domanda e dei documenti, con richiesta di integrazione o correzione in caso di incompletezza o errore; non impone una richiesta di ulteriori prove quando la documentazione è formalmente completa.

  • art. 76, comma 3, l.p. n. 9/2018

    Consente al responsabile del procedimento di richiedere adeguamenti sostanziali minori necessari al rilascio del titolo edilizio; tale possibilità non opera quando l’adeguamento non potrebbe comunque rendere autorizzabile l’intervento.

  • art. 76, comma 4, l.p. n. 9/2018

    Il permesso di costruire deve essere conforme, tra l’altro, alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale.

  • art. 95 l.p. n. 9/2018

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina edilizia applicabile; il giudice non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 7 l.p. n. 17/1993

    Richiamato in tema di obblighi procedimentali e motivazionali; il giudice ha ritenuto assolti tali obblighi.

  • art. 11-bis l.p. n. 17/1993

    Disciplina la comunicazione dei motivi ostativi; la comunicazione deve consentire al destinatario di presentare osservazioni, ma il provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni singola deduzione se la motivazione complessiva è logica e sufficiente.

  • art. 11, commi 2 e 5, d.P.G.P. n. 23/2019

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alle misure contro i pericoli idraulici; il giudice ha escluso la violazione, non risultando una prescrizione geologica vincolante a sostegno della recinzione chiusa.

Massime di principio

  • Quando una nuova istanza ripropone una questione già definita negativamente da un precedente provvedimento non impugnato, l’amministrazione non è tenuta a riesaminarla e il ricorrente non può utilizzare la nuova istanza per riaprire una questione ormai consolidata.
  • In caso di divergenza tra le versioni linguistiche di un regolamento comunale bilingue rivolto alla generalità dei cittadini dell’Alto Adige, il testo italiano prevale nell’interpretazione della disposizione, secondo le norme dello Statuto speciale e delle relative disposizioni di attuazione.
  • Una deroga ai parametri edilizi prevista per la tutela della salute pubblica richiede un’esigenza oggettiva riferibile alla dimensione collettiva della salute; la sola esigenza di proteggere il proprietario o la sua famiglia da un rischio individuale non integra, di per sé, il presupposto derogatorio.
  • La verifica prevista per una domanda edilizia in ingresso riguarda la completezza e correttezza formale della documentazione; l’amministrazione non è tenuta a richiedere ulteriori prove o modifiche progettuali quando la domanda è formalmente completa e l’intervento, anche dopo eventuali adeguamenti, resta incompatibile con la disciplina edilizia.
  • Il preavviso di rigetto deve esporre in modo comprensibile le ragioni ostative e consentire la presentazione di osservazioni; il provvedimento finale può motivare mediante una valutazione complessiva e logica, anche per relationem, senza confutare analiticamente ogni argomento del privato.
  • La mancata impugnazione di un precedente diniego edilizio e degli atti presupposti consolida le statuizioni ivi contenute, impedendo di dedurre nuovamente, in un successivo procedimento, la medesima necessità fattuale quale fondamento di una deroga.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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