Cassazione Civile, Ordinanza n. 08767/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato, già difensore d'ufficio di un assistito poi risultato insolvente, aveva chiesto in sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 la liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta, comprensiva delle spese sostenute per il procedimento monitorio avviato per il recupero del credito professionale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo applicabile l'art. 130 D.P.R. n. 115/2002, quindi la liquidazione su base media tariffaria con riduzione del 50%, e aveva escluso il rimborso integrale delle somme richieste per il monitorio. Il ricorrente ha censurato tale decisione con tre motivi: 1) vizio di motivazione per errato inquadramento della fattispecie nell'alveo del patrocinio a spese dello Stato anziché nella disciplina del difensore d'ufficio di imputato insolvente; 2) violazione degli artt. 116 e 130 D.P.R. n. 115/2002 per l'indebita applicazione della riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato; 3) violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002 per avere il giudice rimodulato gli importi già liquidati nel decreto ingiuntivo non opposto, sostenendo che il giudice della liquidazione dovesse attenersi a quanto già statuito in sede monitoria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il richiamo all'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 e affermando che, nel caso del difensore d'ufficio di imputato insolvente, trova applicazione la disciplina degli artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002; ha inoltre riconosciuto che i compensi e le spese necessarie per il infruttuoso tentativo di recupero del credito professionale tramite procedura monitoria sono rimborsabili dall'erario. È stato invece rigettato il terzo motivo, perché il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto contro il debitore non produce giudicato nei confronti dello Stato: esso vale solo come fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle azioni di recupero del credito e non vincola il giudice della liquidazione, che può procedere a autonoma determinazione del compenso. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a base dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso
non applicabile alla fattispecie del difensore d'ufficio di imputato insolvente; la riduzione del 50% e la liquidazione entro i valori medi tariffari riguardano il diverso ambito del patrocinio a spese dello Stato
disciplina applicabile alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di imputato insolvente; comprende anche il rimborso dei costi sostenuti per l'infruttuoso recupero del credito professionale
richiamato come disposizione rilevante quando si tratti di imputato irreperibile
insieme all'art. 116 consente la liquidazione e il rimborso all'avvocato difensore d'ufficio dei compensi e delle spese per il recupero infruttuoso dell'onorario
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per denunciare il vizio di motivazione
artt. 82 e 116 D.P.R. n. 115/2002
combinato disposto applicato per affermare il diritto del difensore d'ufficio al rimborso dei compensi relativi alla procedura esecutiva/monitoria infruttuosa
Massime di principio
- Nel sistema del D.P.R. n. 115/2002, la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di imputato insolvente va ricondotta agli artt. 82 e 116, non alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 130, che prevede criteri e riduzioni propri e non estensibili oltre il loro specifico ambito.
- Se il difensore d'ufficio ha dovuto esperire senza esito una procedura monitoria o esecutiva per recuperare il proprio credito professionale, i costi di tale attività possono essere compresi tra le spese rimborsabili dall'erario in sede di liquidazione del compenso.
- Il decreto ingiuntivo non opposto ottenuto nei confronti del debitore non vincola lo Stato nel successivo procedimento di liquidazione del compenso del difensore d'ufficio: in assenza di identità soggettiva tra le parti, esso non produce giudicato verso l'amministrazione e vale solo come elemento dimostrativo dell'infruttuoso tentativo di riscossione.
- Il giudice della liquidazione può procedere a una nuova e autonoma determinazione del compenso, anche se esiste un precedente decreto monitorio definitivo emesso contro il debitore, perché il titolo di pagamento nei confronti dell'erario nasce dal provvedimento di liquidazione e non dal decreto ingiuntivo non opposto.
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