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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16066/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato promossa per conto di Diop Moustapha in relazione alla sentenza irrevocabile del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 10/7/2019 che lo riconosceva responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Il ricorrente contestava la logica della motivazione della Corte territoriale, sostenendo che la notificazione della citazione a giudizio non sarebbe stata validamente eseguita a mani del difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., poiché la semplice impossibilità di notificare al domicilio dichiarato (accertata in occasione della notifica dell'avviso ex art. 415 c.p.p.) non proverebbe la volontaria sottrazione al giudizio e non giustificherebbe la notifica al difensore per le fasi successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello secondo cui l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato, anche se dovuta a temporanea assenza o a difficoltà di individuazione del luogo, legittima l'esecuzione della notificazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. La Corte ha inoltre rilevato che l'esistenza di un difensore di fiducia sin dalla fase delle indagini costituisce indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e che non erano state allegati fatti idonei a dimostrare l'inefficacia del rapporto difensionale. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato contestato nella sentenza di merito (riconoscimento della responsabilità penale).

  • art. 648 cod. pen.

    Ulteriore norma sostanziale relativa al reato contestato nella sentenza di merito.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione a mani del difensore quando la notificazione al domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile; la Corte ha interpretato tale disposizione nel senso che l'impossibilità può derivare anche da temporanea assenza o da non agevole individuazione del luogo.

  • art. 415 (e art. 415bis) cod. proc. pen.

    Riguarda l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e le relative notifiche; nel caso concreto il verbale di mancata individuazione all'indirizzo ai sensi di tali norme è stato ritenuto elemento probatorio dell'assenza temporanea.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma sulle modalità ordinarie di notificazione; la Corte distingue i casi in cui non sia possibile eseguire la notificazione secondo art.157 (richiedendo indagini di irreperibilità) da quelli in cui la temporanea assenza o difficoltà di individuazione legittima l'uso dell'art.161, comma 4.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 e altri precedenti)

    La Cassazione richiamata precisa nella giurisprudenza che l'impossibilità di notificare al domicilio dichiarato integra la fattispecie che consente la notificazione al difensore anche quando si tratti di temporanea assenza o di difficoltà di individuazione, senza che sia sempre necessaria una indagine volta a dimostrare l'irreperibilità.

Massime di principio

  • La notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, c.p.p. è legittima quando la notificazione al domicilio dichiarato risulti impossibile anche per cause temporanee (es. assenza al momento degli accessi) o per non agevole individuazione del luogo.
  • La semplice impossibilità di reperire l'imputato in alcune occasioni e le dichiarazioni di familiari circa l'assenza (es. rientro in altro Paese o lavoro all'estero) possono costituire elemento idoneo a giustificare la notifica al difensore, se documentati.
  • La presenza di un difensore di fiducia sin dalla fase delle indagini è un indice di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato e legittima, salvo prova contraria, lo svolgimento del processo in sua assenza.
  • Chi impugna per vizio di notifica deve allegare circostanze di fatto concrete che dimostrino l'inefficacia del rapporto difensionale o l'effettiva irreperibilità dell'imputato; mere censure astratte sulla presunta illogicità della motivazione sono spesso inammissibili.
  • In ipotesi di ricorso manifestamente infondato per Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle Ammende).

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