Cassazione Penale, Sentenza n. 24282/2023 del 06/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna (2 anni di reclusione per reato continuato ex artt. 367, 490, 648-bis c.p.) sollevando due censure principali: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Prato, sostenendo che la competenza fosse del Tribunale di Firenze perche' parte della condotta di riciclaggio si era svolta nel comune di Signa (denuncia e rinvenimento del camper); (2) prescrizione del reato di truffa (art. 640 c.p.), sostenendo che il momento consumativo fosse coinciso con il trasferimento della proprieta' del camper (14/11/2013) e che, quindi, il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto preclusa la questione di competenza territoriale dalla richiesta del rito abbreviato (art. 438, comma 6-bis c.p.p.), che implica rinuncia alle questioni di competenza per territorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: i giudici di merito hanno correttamente considerato la truffa contrattuale consumata nella fase esecutiva del contratto, con ultimo atto dannoso rappresentato dal mancato incasso dell'assegno nel giugno 2014; il termine di prescrizione massimo (calcolato dalla data del 24/06/2014) si e' quindi perfezionato il 24/12/2021, cioe' dopo la sentenza di appello del 22/06/2021. Per l'inammissibilita' del ricorso e le relative statuizioni, il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
La norma sul riciclaggio figura tra le imputazioni contestate; la sentenza la indica come parte del quadro fattuale, senza una specifica interpretazione estensiva nel testo riportato.
Norme richiamate a titolo di imputazione nel reato continuato oggetto del procedimento; utilizzate per descrivere il quadro criminale contestato al ricorrente.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa disposizione nel senso che la richiesta del rito abbreviato preclude la prospettazione di questioni di competenza per territorio, configurando un'implicita rinuncia a eccezioni di competenza e valorizzando l'interesse pubblico alla speditezza del processo.
artt. 8, 12, 16 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente come norme cui avrebbe fatto riferimento la contestata decisione in tema di competenza; la Corte pero' ritiene la questione preclusa dall'art. 438, comma 6-bis.
Norma sul calcolo della prescrizione penalistica richiamata nel ragionamento sulla durata del termine prescrizionale.
Norma della truffa; la Corte richiama il principio che nella truffa contrattuale il momento consumativo puo' estendersi fino alla fase esecutiva del contratto, considerando rilevanti gli artifici e raggiri successivi all'accordo negoziale.
Disposizione applicata per la condanna alle spese e per la liquidazione delle somme dovute alle parti civili, conseguente alla declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
Sentenze Corte Costituzionale n. 349/2000, n. 130/1995, n. 521/1991
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto della prevalenza dell'interesse pubblico alla speditezza del processo rispetto alla possibilita' di discutere la competenza territoriale in fase successiva quando e' stata scelta la procedura abbreviata.
Massime di principio
- La richiesta del rito abbreviato comporta, salvo diverso espressamente previsto, una rinuncia implicita a sollevare questioni di competenza per territorio (art. 438, comma 6-bis c.p.p.): chi opta per il rito abbreviato non potra' solitamente impugnare la competenza territoriale in cassazione.
- Nelle ipotesi di truffa contrattuale il momento consumativo puo' estendersi fino alla fase esecutiva del contratto: l'ultimo atto dannoso (es. mancato incasso dell'assegno) puo' determinare il momento finale utile per il calcolo della prescrizione.
- Il termine di prescrizione va calcolato a partire dall'ultimo atto idoneo a integrare pienamente il reato; atti successivi che perfezionano il danno o l'ingiusto profitto possono posticipare il dies a quo della prescrizione.
- Se la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, non e' possibile ottenere che la stessa verifichi questioni che sarebbero state precluse dalla scelta processuale (per es., competenza territoriale dopo richiesta di abbreviato).
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanne alle spese e somme a titolo di ammenda o rifusione spese in favore delle parti civili; dunque, scegliere impugnazioni infondate o precluse comporta rischi economici rilevanti.
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