Cassazione Penale, Sentenza n. 36182/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che, pur avendo assolto in primo grado per il reato previsto dall'art. 595 c.3 c.p., aveva riformato la decisione "ai soli fini civili" condannandoli al risarcimento dei danni in favore della parte civile per post diffamatori pubblicati su Facebook. I motivi dedotti in cassazione: omissione di verifica della riferibilità delle offese alle persone indicate (Vasto e Scarsella), violazione delle norme probatorie per aver fondato la decisione su messaggi non prodotti nel fascicolo (mancata acquisizione della stampa dei post), e violazione del diritto di difesa/diritto a non partecipare al processo (art. 24 Cost., art. 420-bis c.p.p. e art. 6 CEDU) per aver tratto conseguenze dalla condotta difensiva "inerte".
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la riferibilità dei messaggi alle persone offese: il contenuto dei post era "inequivoco" circa il riferimento alla relazione extraconiugale e i commenti dimostravano che i partecipanti ritenevano chiaramente individuati i soggetti offesi. Quanto all'acquisizione delle stampe dei messaggi, la Corte ha osservato che la prova dell'esistenza dei post può essere fornita anche testimonialmente e che lo stesso ricorrente aveva ammesso l'esistenza e la paternità dei post. Per Scarsella la Corte ha svolto una motivazione rafforzata, indicando molteplici elementi indiziari (profili Facebook intestati agli imputati con dati anagrafici e immagini, assenza di denuncia per uso illecito del profilo) e formulando una autonoma valutazione probatoria. Conseguentemente la Cassazione ha confermato l'inammissibilità dei ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 2.018,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 595, comma 3, cod. pen.
Norma relativa alla diffamazione; la Corte d'appello era chiamata a valutare la responsabilità per post diffamatori pubblicati su Facebook. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello avesse correttamente applicato la fattispecie, avendo dimostrato la riferibilità e il contenuto offensivo dei messaggi.
Ricordata dalla difesa come norma procedurale rilevante per l'acquisizione dei documenti; la Corte ha comunque ritenuto che l'assenza della stampa dei post nel fascicolo non impedisse di provare l'esistenza dei messaggi con mezzi diversi (es. testimonianze).
Ramisce alla disciplina probatoria e all'acquisizione di documenti; interpretata in senso che la prova documentale non è l'unico mezzo necessario quando vi siano elementi testimoniali e ammissioni che attestano l'esistenza dei post.
art. 24 Cost.
Richiamata dai ricorrenti a tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato compromesso perché la Corte d'appello ha fornito una motivazione adeguata e non ha illegittimamente dedotto responsabilità dalla mera inattività processuale.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Norma che impone motivazione rafforzata quando si fondano decisioni su confessioni o silenzi dell'imputato; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia ottemperato a tale onere fornendo motivazione rafforzata e basando la decisione su molteplici elementi indiziari, non sulla sola condotta difensiva.
art. 6 CEDU
Richiamato dai ricorrenti in tema di diritto a un giusto processo; la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse violazione del diritto a un equo processo perché la decisione di merito è stata adeguatamente motivata e compatibile con le garanzie previste dall'art. 6.
Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La prova dell'esistenza e del contenuto di post pubblicati sui social network non richiede necessariamente la produzione della stampa dei post: possono essere sufficienti ammissioni, testimonianze e altri elementi probatori.
- L'utilizzo di profili Facebook intestati a una persona, contenenti dati anagrafici e immagini riconducibili a quella persona, costituisce elemento indiziario rilevante per attribuire la paternità dei post, specialmente se non vi è stata denuncia per uso illecito del profilo.
- Il mancato reclamo/diffida o l'assenza di denuncia per 'furto di identità' può essere considerato elemento logico e di esperienza comune utile nella valutazione indiziaria della provenienza di un post.
- Il diritto di non partecipare al processo o di rimanere inerte non impedisce in astratto che la corte tragga deduzioni probatorie, ma se su tale comportamento si fondano effetti sfavorevoli è necessario osservare l'onere della motivazione rafforzata (art. 420-bis c.p.p.) e rispettare le garanzie dell'art. 6 CEDU.
- Una sentenza d'appello che riforma la decisione ai soli fini civili può essere legittima anche se in primo grado c'era stata assoluzione penale; la responsabilità civile ha standard probatori e finalità diverse dalla responsabilità penale.
- I ricorsi per cassazione possono essere dichiarati inammissibili quando i motivi sono manifestamente infondati; in tal caso il ricorrente può essere condannato a sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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