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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37659/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda una domanda risarcitoria per concorrenza sleale (art. 2598, n.3 c.c.) promossa da SIT per la condotta di imprese concorrenti (in particolare il Consorzio ATRAL) che avrebbero esercitato servizi di trasporto pubblico/"granturismo" senza valida autorizzazione regionale e, in parte, beneficiando di aiuti. ATRAL e Schiaffini hanno impugnato la pronuncia di merito sostenendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ne bis in idem rispetto a procedimenti amministrativi, inesistenza del rapporto concorrenziale o scriminanti derivanti da atti amministrativi, carenza di legittimazione passiva e vizi nella quantificazione del danno; SIT ha proposto ricorsi incidentali e controricorsi difendendo la decisione favorevole.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi (di ATRAL, di Schiaffini e gli incidentali di SIT), confermando la qualificazione come concorrenza sleale della condotta delle convenute e l'impianto motivazionale della Corte d'appello. In particolare la Corte ha ritenuto che: il giudice ordinario era competente perché la domanda mirava alla tutela di diritti soggettivi derivanti da fatto illecito e non all'annullamento dell'atto amministrativo; l'annullamento amministrativo operato dal T.A.R. ha reso l'esercizio dell'attività senza autorizzazione illecito sin dall'origine (effetto ex tunc); la responsabilità ha potuto essere accertata anche per concorso di più soggetti (ATRAL quale esecutore e Schiaffini quale fornitore di mezzi/organizzazione) e si applica la presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c., onere della prova a carico delle convenute; la quantificazione del danno è stata effettuata in via equitativa e motivata dalla Corte (attribuito utile presunto di €318.600,00 più avviamento €20.000,00 per un totale di circa €338.600,00, con riduzioni rispetto alla liquidazione di primo grado). Sono state compensate le spese processuali tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 2598 n.3 cod.civ.

    Norma sulla concorrenza sleale per violazione di norme amministrative; la Corte la interpreta come applicabile quando la violazione della norma pubblicistica incide sul mercato e conferisce un vantaggio competitivo indebito; l'esercizio di un servizio soggetto ad autorizzazione senza autorizzazione valida può integrare l'illecito.

  • art. 2600 cod.civ.

    Presunzione di colpa per atti di concorrenza sleale: la Corte conferma che opera la presunzione e che l'onere probatorio di dimostrare l'assenza di colpa grava sull'autore della condotta.

  • art. 2043 cod.civ.

    Norma generale sulla responsabilità aquiliana; la Corte distingue tra domanda fondata su illecito extracontrattuale e rimedio amministrativo demolitorio, affermando che qui si tratta di danno derivante da fatto illecito.

  • art. 2697 cod.civ.

    Regola sull'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione salvo che non si tratti di errata attribuzione dell'onere stesso, e respinge richieste di riesame probatorio del merito.

  • artt. 1226 e 2056 cod.civ.

    Riferimenti alla quantificazione del danno; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione equitativa e sul nesso causale, confermando la liquidazione motivata in via equitativa.

  • art. 2909 cod.civ.

    Richiamato nel tema del giudicato; la Corte esamina la pretesa opposizione di giudicato tra giudizi amministrativi e civili e la dichiara non operante nella fattispecie per la diversa natura delle domande.

  • art. 324 cod.proc.civ.

    Riferimento tecnico in tema di giudicato e impugnazioni; usato nella discussione sulla compatibilità delle preclusioni processuali.

  • artt. 333, 371, 334, 325, 327 cod.proc.civ.

    Norme sul processo litisconsortile e sulle impugnazioni incidentali: la Corte applica i criteri di tempestività per la conversione di un ricorso in impugnazione incidentale e dichiara ammissibile il ricorso separato di Schiaffini come incidentale.

  • art. 374 cod.proc.civ.

    Richiamato per giustificare che la questione di giurisdizione potesse essere trattata dalla sezione semplice, essendo già risolta dalle Sezioni Unite.

  • art. 112 cod.proc.civ.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ritiene che non ci sia stata violazione perché la decisione resta nell'ambito della domanda originaria per concorrenza sleale.

  • art. 360 cod.proc.civ.

    Norme sui motivi di cassazione utilizzate per articolare le censure (vizi di motivazione, omesso esame, violazione di legge ecc.); la Corte limita il sindacato a questioni di diritto e a vizi motivazionali gravi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nei profili relativi al giusto processo e motivazione; le censure sulla motivazione vengono esaminate nei limiti costituzionali del controllo di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (come modificato dalla l. n.228/2012)

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento contributivo da parte dei ricorrenti; la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.

Massime di principio

  • Quando la domanda risarcitoria è fondata su un fatto illecito (concorrente sleale), la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: se si chiede risarcimento per fatto illecito la competenza è del giudice ordinario anche se gli atti amministrativi costituiscono il contesto fattuale.
  • L'annullamento di un provvedimento amministrativo con effetto ex tunc può rivelare la illiceità sin dall'origine di attività svolte sulla base di quel provvedimento; tale evenienza può costituire presupposto per la responsabilità per concorrenza sleale.
  • Per gli illeciti da concorrenza sleale la presunzione di colpa ex art. 2600 c.c. limita il sindacato: spetta al convenuto provare l'assenza di colpa; il giudizio di legittimità non è luogo per un nuovo esame di merito delle prove.
  • La violazione di norme pubblicistiche integra concorrenza sleale solo se la violazione è strumentale a ottenere un vantaggio concorrenziale che incide sul mercato; non ogni inosservanza amministrativa equivale automaticamente a concorrenza sleale.
  • La liquidazione del danno in via equitativa è rimessa al giudice del merito e solo in presenza di carenza motivazionale grave o vizio di legge può essere sindacata in Cassazione; il giudice deve comunque spiegare i criteri adottati.
  • Il concorso di più soggetti nel reato civile (interposizione o apporto organizzativo) può configurare responsabilità solidale: chi fornisce mezzi o organizzazione può essere ritenuto corresponsabile dell'atto illecito posto in essere da altro soggetto.

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