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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40766/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto per tre motivi: (1) violazione di norme processuali per notifica incompleta dell'ordinanza (mancava l'ultima pagina con parte della motivazione, il dispositivo e la sottoscrizione); (2) inesistenza dello stato di flagranza: l'arresto sarebbe avvenuto sulla base di informazioni fornite dalla persona offesa e dal figlio inseguitore senza che questi o la polizia avessero assistito alla condotta criminosa, e le 'tracce' addotte (ferite del ricorrente e attrezzi trovati nel veicolo) non sarebbero riconducibili in modo diretto al tentato furto; (3) violazione di legge sostanziale e processuale: mancanza degli atti idonei e diretti a consumare il furto, assenza di attinenza degli strumenti rinvenuti con i fatti contestati, inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. e illegittimità dell'arresto per modesta gravità del fatto e non pericolosità del soggetto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente soddisfatta la condizione per la futura richiesta di equa riparazione perché il difensore era stato incaricato con espressa indicazione di interesse all'impugnazione (art. 568 comma 4). Sul primo motivo la Corte ha affermato che la notifica incompleta dell'ordinanza di convalida non invalida il provvedimento: eventuali vizi di notifica incidono soltanto sui termini di impugnazione e non determinano la caducazione dell'atto, essendo l'originale depositato in cancelleria. Sul secondo motivo ha confermato la legittimità della convalida ritenendo che le ferite riportate dal ricorrente costituiscano "tracce" idonee a collegarlo al reato immediatamente antecedente e che la giurisprudenza ammetta, a titolo esemplificativo, che segni esteriori e ferite possano essere tracce di flagranza. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per cassazione di una rivalutazione di fatto e di merito (ricostruzione diversa degli eventi e valutazione della gravità), ricordando che in sede di ricorso per cassazione contro la convalida sono deducibili solo vizi di illegittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nella contestazione sulla notifica: la Corte non ha ritenuto che il vizio di notifica comporti la nullità della convalida.

  • art. 171 lett. a) cod. proc. pen.

    Norma processuale citata nell'ambito delle censure sulla regolarità dell'atto; la Corte ritiene che vizi successivi alla formazione dell'atto non ne annullino la validità sostanziale.

  • art. 125 comma 5 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione a profili di nullità e notifiche; la Corte esclude che la notifica incompleta determini la nullità dell'ordinanza di convalida.

  • art. 292 comma 2 lett. e) cod. proc. pen.

    Ricordata tra le norme rilevanti per le censure procedurali; non ha determinato l'accoglimento del ricorso.

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che l'indicazione, al momento della nomina del difensore, dell'interesse all'impugnazione dell'ordinanza soddisfa la condizione prevista per costituirsi titolo ai fini della futura richiesta di equa riparazione.

  • art. 391 comma 7 cod. proc. pen.

    deve essere pronunciato o depositato in cancelleria entro 48 ore dal momento in cui l'arrestato o il fermato sono stati posti a disposizione del giudice

    La notifica successiva dell'ordinanza serve solo a far decorrere i termini di impugnazione; la mancata o incompleta notifica non determina caducazione dell'atto.

  • art. 382 cod. proc. pen.

    sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima

    Definizione normativa di flagranza: la Corte interpreta "tracce" in senso ampio, comprendendo segni esteriori come ferite o altro aspetto che colleghi temporalmente il soggetto al reato denunciato.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo richiamata nella censura di merito: la Corte non ha riesaminato il fatto nel merito, escludendo la possibilità di sindacare la valutazione probatoria in sede di cassazione contro la convalida.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto richiamata nella contestazione della qualificazione del fatto; valutazione di merito non ripetibile in questa sede.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Circostanza aggravante contestata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la questione attenga alla valutazione di fatto e non sia sindacabile nel ricorso contro la convalida.

  • art. 381 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla contestazione sull'atto di convalida; non ha determinato l'annullamento dell'ordinanza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La notifica incompleta di una copia dell'ordinanza di convalida (es. mancante di pagine) non invalida automaticamente il provvedimento: essa può incidere soltanto sulla decorrenza dei termini di impugnazione se l'originale è depositato in cancelleria.
  • Lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382 c.p.p., può fondarsi su "tracce" dal senso ampio: segni esteriori come ferite, lo stato d'abbigliamento, l'aspetto o il comportamento possono collegare temporalmente una persona al reato immediatamente antecedente e legittimare l'arresto.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso la convalida dell'arresto sono sindacabili principalmente vizi di legalità (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini); non è ammessa la rinnovata valutazione di fatto o una rivalutazione del materiale probatorio che attenga al merito della responsabilità penale.
  • Per preservare il diritto a una futura richiesta di equa riparazione conviene che, al momento della nomina del difensore, sia espressamente dichiarato l'interesse all'impugnazione dell'ordinanza di convalida (art. 568 comma 4 c.p.p.).
  • Arresti fondati solo su dichiarazioni della persona offesa possono comunque essere legittimi se, nel contesto spazio-temporale, esistono "tracce" o circostanze che collegano il soggetto al fatto denunciato; l'assenza di testimoni oculari non esclude automaticamente la flagranza.
  • Le doglianze relative alla qualificazione del reato e alla gravità degli elementi probatori devono essere sollevate nelle sedi di merito: la cassazione per convalida non è la sede per contestare la ricostruzione fattuale se questa è supportata da motivazione congrua.

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