Cassazione Penale, Sentenza n. 21872/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di diritto nella determinazione della pena: il ricorrente denunciava l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 2, c.p., sostenendo che l'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. era stata conteggiata due volte (una come elemento costitutivo di cui al comma 2 dell'art. 625 e una seconda volta come circostanza aggravante comune), determinando un aumento ingiustificato della pena di mesi tre e di euro 100,00 di multa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha eliminato l'aumento di mesi tre di reclusione e euro 100,00 di multa relativo all'art. 61 n.5 c.p., procedendo alla rideterminazione della pena finale in 2 anni di reclusione e 334,00 euro di multa. La decisione si fonda sul principio che la circostanza prevista dal comma 2 dell'art. 625 non poteva essere conteggiata nuovamente come aggravante comune.
Norme richiamate
Norma richiamata nell'imputazione per concorso di persone; citata come parte della fattispecie penale contestata.
Norma relativa al furto (presumibilmente contestata nel capo di imputazione), citata nel quadro della fattispecie insieme agli artt. 625 e 110.
La Corte ha interpretato che le circostanze previste dal comma 2 rientrano nella determinazione della fattispecie aggravata e non possono essere conteggiate nuovamente come circostanze aggravanti comuni ai sensi dell'art. 61, pena il doppio computo dell'aggravante.
L'aggravante ex art. 61 n.5 è stata ritenuta non applicabile in aggiunta quando la medesima circostanza è già incorporata nella fattispecie aggravata disciplinata da specifica norma (art. 625 comma 2), per evitare duplicazioni nel calcolo della pena.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Base procedurale utilizzata dalla Cassazione per procedere alla rideterminazione della pena finale senza rinvio, nei casi in cui l'errore riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la nuova determinazione è possibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Se una circostanza aggravante è già prevista come elemento della fattispecie aggravata (es. comma 2 di una norma speciale), non può essere computata nuovamente come circostanza aggravante comune ex art. 61: va evitato il doppio conteggio.
- Quando l'errore riguarda solo la dosimetria della pena e la correzione è possibile in sede di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
- Nel calcolo della pena è necessario distinguere tra elementi costitutivi della fattispecie (incidono sulla specie o sul grado del reato) e circostanze aggravanti comuni: sovrapposizioni vanno eliminate per garantire la proporzionalità della sanzione.
- La parte che ritenga sussistente un doppio computo di un'aggravante dovrebbe specificamente impugnare la dosimetria e richiedere, ove possibile, la rideterminazione della pena in sede di legittimità o chiedere il rinvio per nuovo calcolo se la correzione non è effettuabile in Cassazione.
- La quantificazione della pena corretta deve tenere conto della rimozione dell'incremento indebito (es. mesi e importo multa) e di eventuali riduzioni già operate per il rito o altre circostanze attenuanti.
Testo integrale
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