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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21872/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per vizio di diritto nella determinazione della pena: il ricorrente denunciava l'erronea applicazione dell'art. 625, comma 2, c.p., sostenendo che l'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. era stata conteggiata due volte (una come elemento costitutivo di cui al comma 2 dell'art. 625 e una seconda volta come circostanza aggravante comune), determinando un aumento ingiustificato della pena di mesi tre e di euro 100,00 di multa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha eliminato l'aumento di mesi tre di reclusione e euro 100,00 di multa relativo all'art. 61 n.5 c.p., procedendo alla rideterminazione della pena finale in 2 anni di reclusione e 334,00 euro di multa. La decisione si fonda sul principio che la circostanza prevista dal comma 2 dell'art. 625 non poteva essere conteggiata nuovamente come aggravante comune.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione per concorso di persone; citata come parte della fattispecie penale contestata.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma relativa al furto (presumibilmente contestata nel capo di imputazione), citata nel quadro della fattispecie insieme agli artt. 625 e 110.

  • art. 625 comma 2 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che le circostanze previste dal comma 2 rientrano nella determinazione della fattispecie aggravata e non possono essere conteggiate nuovamente come circostanze aggravanti comuni ai sensi dell'art. 61, pena il doppio computo dell'aggravante.

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    L'aggravante ex art. 61 n.5 è stata ritenuta non applicabile in aggiunta quando la medesima circostanza è già incorporata nella fattispecie aggravata disciplinata da specifica norma (art. 625 comma 2), per evitare duplicazioni nel calcolo della pena.

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Base procedurale utilizzata dalla Cassazione per procedere alla rideterminazione della pena finale senza rinvio, nei casi in cui l'errore riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la nuova determinazione è possibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Se una circostanza aggravante è già prevista come elemento della fattispecie aggravata (es. comma 2 di una norma speciale), non può essere computata nuovamente come circostanza aggravante comune ex art. 61: va evitato il doppio conteggio.
  • Quando l'errore riguarda solo la dosimetria della pena e la correzione è possibile in sede di legittimità, la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
  • Nel calcolo della pena è necessario distinguere tra elementi costitutivi della fattispecie (incidono sulla specie o sul grado del reato) e circostanze aggravanti comuni: sovrapposizioni vanno eliminate per garantire la proporzionalità della sanzione.
  • La parte che ritenga sussistente un doppio computo di un'aggravante dovrebbe specificamente impugnare la dosimetria e richiedere, ove possibile, la rideterminazione della pena in sede di legittimità o chiedere il rinvio per nuovo calcolo se la correzione non è effettuabile in Cassazione.
  • La quantificazione della pena corretta deve tenere conto della rimozione dell'incremento indebito (es. mesi e importo multa) e di eventuali riduzioni già operate per il rito o altre circostanze attenuanti.

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