Cassazione Penale, Sentenza n. 33832/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale di La Spezia per il furto di un motociclo; la Corte di appello di Genova aveva confermato la decisione. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizi di motivazione e inosservanza degli artt. 125 c.p.p. e 624 c.p., sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti a collegarlo al furto, poiché nessuno lo aveva visto condurre il motociclo dal luogo della sottrazione a quello del rinvenimento e l'unico elemento a suo carico era la deposizione di un testimone che aveva visto un soggetto armeggiare intorno a uno scooter. Con il secondo motivo ha denunciato inosservanza degli artt. 178 e 179 c.p.p., deducendo che la Corte di appello avesse erroneamente dichiarato la sua assenza e celebrato il giudizio nonostante fosse detenuto e avesse tempestivamente chiesto, dopo la notificazione del decreto di citazione, di essere tradotto in udienza per partecipare al giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo dagli atti allegati al ricorso che l'imputato, detenuto, avesse tempestivamente manifestato la volontà di comparire e che, nonostante ciò, non fosse stato tradotto all'udienza del 13 novembre 2025. Ha quindi ravvisato una nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello e della relativa sentenza. Il primo motivo sulla responsabilità è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata con riferimento alla censura sulla motivazione e sull'insufficienza degli elementi a sostegno della responsabilità.
Richiamato in relazione alla dedotta carenza o illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla nullità derivante dalla mancata partecipazione dell'imputato detenuto che aveva chiesto tempestivamente di comparire.
La violazione delle garanzie di partecipazione dell'imputato detenuto è stata ritenuta causa di nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello.
Massime di principio
- La mancata traduzione all'udienza camerale di appello dell'imputato detenuto o sottoposto a una misura limitativa della libertà personale, quando egli abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.
- Quando è ravvisata una nullità processuale idonea a travolgere l'intero giudizio di appello, essa deve essere esaminata con priorità rispetto alle censure attinenti alla responsabilità nel merito; queste ultime restano assorbite se il giudizio deve essere rinnovato.
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