Cassazione Penale, Ordinanza n. 36757/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado confermando la sua responsabilità per il concorso nel delitto di cui all'art. 497-bis c.p. e la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi della motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica perché non individuava in modo specifico gli elementi critici della decisione. Con il secondo motivo ha contestato la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi meno grave prevista dall'art. 497-bis, comma 1, c.p.; la censura è stata qualificata aspecifica e manifestamente infondata, poiché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e sollecitava una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Con il terzo motivo ha dedotto l'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi. Con il quarto motivo ha lamentato l'eccessività della pena; la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo per difetto dei requisiti di specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; aspecifico e manifestamente infondato il secondo motivo sulla derubricazione; manifestamente infondato il terzo motivo sulle attenuanti generiche; e manifestamente infondato il quarto motivo sulla pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 497-bis, secondo comma, c.p.
Norma posta a base della condanna di merito per il concorso nel delitto contestato.
art. 497-bis, primo comma, c.p.
Invocato dal ricorrente per sostenere la derubricazione in una ipotesi meno grave.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi; la mancanza di tali requisiti rende la censura generica.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti dei criteri legali di commisurazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: non è ammissibile una critica generica della motivazione che non indichi quali passaggi della decisione siano effettivamente erronei o illogici.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né chiedere alla Corte di cassazione di sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è validamente motivato quando il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni singolo elemento prospettato dalle parti.
- La determinazione della pena e della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione richiami in modo congruo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; la mera doglianza sull'eccessività della pena non è sufficiente se non evidenzia un vizio concreto della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36682/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36696/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36697/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36700/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36702/2025 del 12/11/2025
- ordinanza_penale · 12 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36703/2025 del 12/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →