Cassazione Penale, Sentenza n. 25393/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La sentenza riguarda la vicenda societaria di una società calcistica poi fallita. A più soggetti, in varie qualità di amministratori, consiglieri e sindaci, erano contestati: bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta fraudolenta patrimoniale per cessione del marchio e altre operazioni, bancarotta fraudolenta documentale e, per uno degli imputati, un prelievo di somme dalle casse sociali poi riqualificato. In appello, la Corte di Bologna aveva confermato o rideterminato le pene per diversi capi, dopo aver disposto una perizia economico-aziendalistica e contabile. I ricorrenti hanno censurato soprattutto: la mancata adesione della Corte alle conclusioni del perito; la ritenuta falsità delle plusvalenze e delle minusvalenze sui diritti alle prestazioni sportive dei calciatori; la ritenuta fittizietà della cessione del marchio e del contratto pubblicitario; la determinazione del momento del dissesto e del nesso causale tra false comunicazioni sociali e aggravamento del dissesto; la configurabilità della bancarotta documentale; la posizione dei consiglieri senza delega e dei sindaci; la quantificazione della pena; e, per uno dei ricorrenti, la qualificazione del prelievo di somme come distrazione invece che bancarotta preferenziale. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto per due ricorsi e l’inammissibilità per gli altri.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo in parte i ricorsi. Ha annullato con rinvio la decisione di appello per il capo 1) relativo alla bancarotta impropria da falso in bilancio, per difetto di motivazione rafforzata nel superamento della perizia e nella prova della falsità valutativa delle singole operazioni, del superamento delle soglie e del nesso causale con il dissesto. Ha annullato con rinvio anche il capo 10) sulla bancarotta documentale, per insufficiente accertamento della difformità documentale e della sua attitudine impeditiva. Ha annullato con rinvio, per i soli profili di concorso omissivo, le condanne dei consiglieri senza delega e dei sindaci in relazione alle imputazioni patrimoniali. Ha invece confermato la natura distrattiva della cessione del marchio e rigettato le doglianze sul punto per gli amministratori direttamente coinvolti. Per uno degli imputati, ha riqualificato il fatto del capo 7) come bancarotta preferenziale e lo ha dichiarato estinto per prescrizione, con annullamento senza rinvio. Le ulteriori censure sono state rigettate o ritenute assorbite.
Norme richiamate
art. 603, comma 1, cod. proc. pen.
legittima la rinnovazione istruttoria in appello mediante perizia quando il giudice ritenga necessario un sapere tecnico specialistico.
art. 192 cod. proc. pen.
il libero convincimento non è arbitrio, ma valutazione razionale fondata su logica, scienza ed esperienza.
art. 2621 cod. civ.
le false comunicazioni sociali rilevano anche nelle ipotesi di falsi valutativi se i valori iscritti sono privi di base economica attendibile e superano le soglie di punibilità.
art. 223, comma 2, n. 1, legge fall.
la bancarotta impropria da reato societario richiede che il reato societario presupposto abbia cagionato o concorso a cagionare il dissesto o il suo aggravamento.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
la bancarotta fraudolenta documentale richiede la falsificazione o irregolare tenuta delle scritture con concreta attitudine a impedire o rendere più difficile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
art. 216, comma 3, legge fall.
il prelievo destinato a soddisfare un credito effettivo e congruo può integrare bancarotta preferenziale, non distrazione.
art. 40, comma 2, cod. pen.
per il concorso omissivo occorre un concreto obbligo giuridico di impedire l’evento, la possibilità di intervento e il nesso causale tra omissione ed evento.
art. 597 cod. proc. pen.
evocato in tema di divieto di reformatio in peius, ma le relative doglianze non sono state accolte nei termini prospettati.
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
richiamati per contestare la correlazione tra accusa e sentenza; i rilievi sono stati in parte superati o assorbiti, salvo i capi annullati per motivazione insufficiente.
art. 15 cod. pen.
invocato per l’assorbimento tra bancarotta documentale e bancarotta impropria da falso in bilancio; la Corte ha escluso l’assorbimento in via generale.
art. 62, n. 6, cod. pen.
richiamato ai fini dell’attenuante del risarcimento o della riparazione, ma il relativo diniego non ha condotto all’accoglimento sul punto.
art. 131-bis c.p.
menzionato nella tassonomia ma non risulta centrale nella motivazione della decisione.
art. 219 legge fall.
richiamato per l’aumento di pena nei reati fallimentari.
art. 25, comma 2, Cost.
evocato insieme all’art. 7 CEDU nel ricorso di uno degli imputati in tema di legalità e reformatio in peius.
art. 7 CEDU
richiamato in relazione alla legalità penale e al divieto di applicazione retroattiva sfavorevole.
Massime di principio
- Quando il giudice di appello dispone una perizia per sciogliere un dissenso tecnico decisivo, può discostarsene, ma deve spiegare in modo puntuale quali dati fattuali o metodologici rendano non condivisibili le conclusioni dell’ausiliario; un dissenso generico o affidato alla sola maggiore ampiezza del materiale probatorio è insufficiente.
- Nei falsi valutativi relativi a operazioni economiche formalmente esistenti, la prova della falsità penalmente rilevante non può desumersi dalla sola anomalia gestionale o dalla spregiudicatezza del sistema: occorre verificare, operazione per operazione, che il valore iscritto sia privo di attendibile base economica e che il superamento delle soglie di punibilità sia concretamente dimostrato.
- Nella bancarotta impropria da falso in bilancio il dissesto è elemento evento del reato e deve essere accertato con nesso causale specifico rispetto alle false comunicazioni sociali; non è sufficiente confondere la crisi d’impresa, la perdita della continuità aziendale o una distinta operazione distrattiva con l’evento tipico richiesto dalla norma.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale si configura anche in presenza di atti negoziali formalmente validi e magari inseriti in una logica di gruppo, quando la società fallita subisca un depauperamento senza contropartita effettiva e senza vantaggi compensativi concreti, fondatamente prevedibili e proporzionati.
- Per gli amministratori senza delega e per i sindaci non basta la mera appartenenza all’organo o la conoscibilità astratta di difficoltà economiche: la responsabilità omissiva richiede segnali d’allarme specifici e percepibili, la concreta esigibilità di interventi doverosi, l’idoneità impeditiva delle condotte omesse e un giudizio controfattuale sul nesso causale.
- Il prelievo di somme dalla società non è automaticamente distrattivo se il denaro è destinato a soddisfare un credito effettivo e congruo dell’imputato per prestazioni realmente rese; in tal caso, la qualificazione corretta può essere quella di bancarotta preferenziale, con conseguente diversa disciplina anche della prescrizione.
- La bancarotta documentale richiede la prova della difformità documentale specifica e della sua concreta attitudine a ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; la mera divergenza tra moduli o scritture, senza accertamento puntuale della loro idoneità decettiva, non basta.
- Bancarotta documentale e bancarotta impropria da falso in bilancio possono concorrere, perché tutelano beni giuridici diversi e hanno oggetti materiali differenti; l’assorbimento non è automatico solo perché il medesimo dato economico sia prima falsato nelle scritture e poi riportato nel bilancio.
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