Cassazione Penale, Sentenza n. 439/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria: ha eliminato la statuizione sulla sospensione della patente e ha annullato la sentenza per omissione della revoca, applicando direttamente la revoca della patente di guida. Le statuizioni penali principali (pena detentiva sospesa e ammenda) restano inalterate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché il giudice non ha disposto la revoca della patente di guida, nonostante il conducente avesse un tasso alcolemico di 1,67 g/l e avesse provocato un incidente; si deduce violazione dell'art. 186 cod. strada comma 2-bis, che prevede la revoca obbligatoria in tale ipotesi.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada, comma 2-bis
la patente di guida è sempre revocata
La revoca è obbligatoria quando il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente; la previsione ha carattere oggettivo e non può essere esclusa dal bilanciamento delle circostanze attenuanti.
art. 186 Codice della Strada, comma 2-quater
le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui all'art. 186 commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti
Le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 186 si applicano anche quando la pena è stata concordata con il patteggiamento.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Consente la deducibilità in cassazione di vizi attinenti all'illegalità della pena e delle misure accessorie nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; quindi il PM può impugnare l'omessa applicazione di sanzioni accessorie.
Regola la sentenza di patteggiamento: anche se le parti non hanno convenuto sulle sanzioni amministrative accessorie, il giudice deve applicarle se la legge lo impone.
Consente alla Corte di Cassazione di applicare direttamente la sanzione amministrativa accessoria (qui la revoca) senza rinvio quando la decisione non richiede nuovi accertamenti di fatto.
D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 5, comma 1, lett. a) (conv. L. 2 ottobre 2007, n. 160)
Norma di modifica che ha espresso la regola di applicabilità delle sanzioni accessorie anche in caso di patteggiamento, richiamata dalla giurisprudenza e dalla sentenza.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice è tenuto ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato, anche se non concordate tra le parti.
- Per la fattispecie aggravata di guida in stato di ebbrezza che abbia cagionato un incidente e con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la revoca della patente è obbligatoria e non può essere sostituita da una sospensione, nemmeno se sono state riconosciute attenuanti generiche.
- Il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena per denunciare l'illegalità delle pene accessorie (art. 448 c.2-bis); la Corte può annullare e applicare direttamente la sanzione accessoria quando non sono necessari accertamenti di merito (art. 620 c.p.p.).
- La valutazione di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti non incide sull'obbligatorietà delle sanzioni amministrative espressamente previste dalla legge per particolari fattispecie aggravate.
- Quando la legge dispone una sanzione accessoria con formula perentoria (es. "è sempre revocata"), il potere discrezionale del giudice è fortemente limitato e l'omissione è correggibile in sede di legittimità.
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