Cassazione Penale, Ordinanza n. 35497/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Baridato relativa alla condanna per il reato di cui all’art. 707 c.p. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, lamentando che la prova posta a fondamento della responsabilità fosse mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. Con il secondo motivo ha contestato la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Il testo riferisce che il fatto è stato commesso l’8 gennaio 2020 e descrive gli elementi valorizzati dalla Corte di merito: l’imputato e un correo furono fermati di notte, nascosti dietro un’auto, muniti di guanti; l’imputato aveva una torcia e il complice un cacciavite, e si trovavano vicino a una centralina motore, in procinto, secondo la ricostruzione recepita dalla Corte, di sottrarre un’autovettura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché reiterativo e, comunque, manifestamente infondato: la motivazione della Corte di merito sulla responsabilità per il reato contestato è stata giudicata immune dai vizi dedotti, anche alla luce delle circostanze del fermo e degli oggetti in possesso dei due soggetti. Il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della data di commissione del reato, 8 gennaio 2020, e della conseguente applicazione della disciplina dell’art. 344-bis c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Decisione assunta il 22 settembre 2026.
Norme richiamate
la motivazione con cui la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità del ricorrente, alla luce degli elementi di prova raccolti, è esente dai lamentati vizi logici e giuridici
La Corte ritiene adeguatamente motivata l’affermazione di responsabilità per il reato contestato, sulla base degli elementi raccolti e delle circostanze concrete del fermo.
è manifestamente infondato in attesa la data di commissione del reato (08/01/2020) e la conseguente applicazione al caso di specie della diversa disciplina di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.
La disciplina dell’art. 344-bis c.p.p., applicabile in ragione della data del fatto, esclude nel caso concreto la fondatezza della doglianza sulla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone doglianze già formulate, quando risulta reiterativo; la Corte può inoltre rilevarne la manifesta infondatezza se la motivazione impugnata è immune dai vizi denunciati.
- La valutazione di responsabilità può ritenersi adeguatamente motivata quando la ricostruzione è fondata su circostanze concrete convergenti, quali l’occultamento notturno, la disponibilità di strumenti compatibili con la condotta e la prossimità al bene o al dispositivo interessato.
- La verifica della doglianza relativa alla prescrizione deve tenere conto della disciplina processuale applicabile in base alla data di commissione del reato.
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