Cassazione Civile, Ordinanza n. 13121/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto al Comune il contributo previsto dalla legislazione speciale per la ricostruzione o riparazione di un immobile danneggiato dal sisma del 1968, riferito a una porzione catastalmente identificata come subalterno 9, derivata dal frazionamento dell'originario subalterno 8. La domanda era stata respinta perché l'amministrazione e poi la corte di merito avevano ritenuto che il contributo spettasse già per l'intera originaria consistenza dell'immobile e fosse stato in precedenza riconosciuto ad altro acquirente di una diversa porzione derivata dallo stesso immobile originario. Nel ricorso per cassazione i richiedenti hanno dedotto: 1) violazione di norme speciali e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che all'epoca del sisma l'immobile non fosse un'unica unità ma già composto di due diverse unità abitative e che la situazione di fatto dovesse prevalere sui dati catastali; 2) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo a dichiarazioni giurate che, a loro dire, avrebbero attestato la diversa consistenza dell'immobile al momento del sisma; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in punto spese, subordinata all'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d'appello, la quale non aveva fondato la decisione solo sulle risultanze catastali, ma aveva valorizzato una specifica dichiarazione dell'originaria proprietaria del 1975, ritenuta più attendibile per ricostruire la consistenza dell'immobile all'epoca del sisma. La Corte ha inoltre osservato che le censure tendevano in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi un riesame del merito, precluso in cassazione. Il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 13 bis D.L. 8/1987 conv. in L. 120/1987
contributo ex art. 13 bis
norma posta a base della domanda di contributo per l'unità immobiliare danneggiata dal sisma.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove, ma non ritenuto violato in modo scrutinabile in cassazione.
richiamato come parametro della censura sulla valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la scelta e la valutazione degli elementi probatori spettano al giudice di merito.
invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha precisato che non consente di censurare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
invocato per contestare la liquidazione delle spese; il motivo è rimasto assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 15 L. 462/1984
la situazione di fatto, attestata con la dichiarazione giurata prevale, in caso di disaccordo, sulle risultanze catastali
richiamato dai ricorrenti; la Corte ha però rilevato che la sentenza impugnata non aveva attribuito prevalenza al dato catastale, ma aveva scelto tra più dichiarazioni quella ritenuta più attendibile.
il contributo possa essere chiesto da un solo dei comproprietari
evocato dalla corte territoriale solo ad abundantiam per affermare che il contributo non ha natura personale, senza fondare su di esso la decisione.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che miri, in sostanza, a sostituire una diversa lettura delle risultanze probatorie a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il mero mancato esame di singoli elementi istruttori quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La scelta, tra più dichiarazioni o prove contrastanti, dell'elemento ritenuto più attendibile e convincente rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo vizi logici o giuridici nei limiti consentiti.
- Quando la decisione si fonda sulla valutazione comparativa di più fonti probatorie, il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni allegazione o prova incompatibile, essendo sufficiente che indichi gli elementi posti a base del convincimento.
- La denuncia di violazione di norme sulla prevalenza della situazione di fatto sui dati catastali è infondata se il giudice di merito non ha fondato la decisione sui dati catastali, ma ha risolto il contrasto tra diverse ricostruzioni fattuali privilegiando quella più attendibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12936/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12937/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12940/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12941/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12942/2024 del 13/05/2024
- ordinanza_civile · 13 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 12944/2024 del 13/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →