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Sentenza

Sentenza del 25/03/2024 n. 8027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le cooperative avevano impugnato sei avvisi di accertamento relativi a IVA e imposte dirette per il 2008 e al recupero di un credito d’imposta per il 2008 e il 2009. Gli atti, emessi dopo un PVC della Direzione regionale del Lazio – Ufficio Antifrode, contestavano l’indebita compensazione di crediti IVA inesistenti per complessivi 455.745,77 euro. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Roma e degli appelli da parte della Commissione tributaria regionale del Lazio, le società proposero ricorso per cassazione con quattordici motivi, riguardanti, tra l’altro, i poteri della DRE, l’istruttoria e la motivazione degli avvisi, l’onere della prova e la ricostruzione delle operazioni. In via preliminare sostennero inoltre che le società si erano estinte per cancellazione dal registro delle imprese nel settembre 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della procura speciale. La procura era stata sottoscritta il 4 aprile 2014 da A.A. quale asserito liquidatore, ma entrambe le società erano già state cancellate dal registro delle imprese; mancava quindi il mandante cui riferire il mandato professionale. Per questa ragione la Corte non ha esaminato i quattordici motivi né deciso nel merito le contestazioni fiscali. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del difensore delle ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La norma è richiamata dalle ricorrenti in relazione all’estinzione delle società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese. La Corte valorizza tale cancellazione per rilevare che, al momento del conferimento della procura, le società non esistevano più e non potevano conferire validamente il mandato.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità, la Corte attesta i presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ponendone il versamento a carico del difensore delle ricorrenti, se dovuto.

Massime di principio

  • Una società cancellata dal registro delle imprese non può conferire una procura per proporre un’impugnazione successiva alla cancellazione: la procura rilasciata in suo nome è inesistente e il ricorso fondato su di essa è inammissibile.
  • Prima di proporre un ricorso per cassazione occorre verificare che il soggetto che conferisce la procura esista ancora e che chi la sottoscrive abbia effettivamente i poteri rappresentativi alla data del conferimento; la qualifica dichiarata nell’atto non supplisce alla mancanza di tali poteri.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio radicale della procura, il giudice può arrestare l’esame alle questioni preliminari e non è tenuto a decidere i motivi di merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della peculiarità della fattispecie anche se il ricorso è dichiarato inammissibile.

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