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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22521/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi conclusasi con due ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Roma in favore della creditrice, poi rivoltesi contro la banca terza pignorata per ottenere il rilascio di due assegni circolari sostitutivi di titoli smarriti, oppure il pagamento delle somme di cui la ricorrente risultava creditrice verso l'INPS. Il Tribunale di Napoli si era dichiarato incompetente per territorio, ritenendo applicabile l'art. 26 c.p.c. e individuando la competenza del Tribunale di Roma in base al luogo di esecuzione dell'obbligo di consegna. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza con quattro censure: 1) l'eccezione di incompetenza territoriale sarebbe stata incompleta, perché la banca aveva contestato solo un foro e non tutti i fori concorrenti delle obbligazioni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice fondato la decisione su un criterio di collegamento non tempestivamente eccepito; 3) violazione dell'art. 26 c.p.c. poiché la banca aveva sede legale a Torino e non a Roma, e comunque il foro dell'esecuzione non sarebbe stato pertinente; 4) ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere considerato la domanda alternativa di pagamento delle somme, che imponeva il confronto con i fori ordinari delle obbligazioni. La resistente ha chiesto il rigetto; il Pubblico Ministero pure.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il rilievo di difetto di procura, affermando che il mandato difensivo del giudizio di merito era sufficiente a proporre il regolamento di competenza, poiché la relativa facoltà non era stata esclusa. Nel merito, ha accolto il primo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha qualificato la domanda come ordinaria azione di adempimento fondata sul titolo giudiziale derivante dalle ordinanze di assegnazione, non come azione esecutiva: dunque non operava il foro dell'esecuzione, ma quello delle obbligazioni ex art. 20 c.p.c., concorrente con i fori generali. Poiché l'eccezione di incompetenza territoriale della banca non aveva investito in modo completo tutti i fori concorrenti, in particolare non aveva contestato in modo adeguato il criterio collegato alla sede della convenuta ex art. 19 c.p.c., l'eccezione è stata considerata incompleta e quindi come non proposta. Conseguentemente la competenza territoriale è stata dichiarata in favore del Tribunale di Napoli, con cassazione dell'ordinanza impugnata e rimessione delle parti al giudice partenopeo anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    Il regolamento di competenza può essere proposto con la procura già conferita per il giudizio di merito, se il mandato non esclude espressamente tale facoltà; la norma prevale sulla regola della procura speciale limitata al grado di causa.

  • art. 83, comma 4, c.p.c.

    La presunzione di conferimento della procura per il solo grado di causa non opera quando si tratti di impugnazione per regolamento di competenza nei limiti riconosciuti dall'art. 47 c.p.c.

  • art. 26 c.p.c.

    Il foro dell'esecuzione non si applica quando la domanda introdotta non mira a far valere il procedimento esecutivo in sé, ma un ordinario adempimento di obbligazione derivante da titolo giudiziale.

  • art. 20 c.p.c.

    Per le cause relative a obbligazioni operano i fori concorrenti dell'obbligazione, oltre ai fori generali, con conseguente necessità di eccezione completa se si contesta la competenza territoriale.

  • art. 19, comma 1, c.p.c.

    Per le persone giuridiche, la mancata contestazione dell'assenza nel circondario del giudice adito di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato rende incompleta l'eccezione di incompetenza territoriale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può fondare la decisione su un profilo non ritualmente devoluto, ma nel caso deciso la censura è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi sulla competenza.

  • art. 552 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione del credito emessa nel processo esecutivo è titolo giudiziale di condanna e provvedimento conclusivo dell'esecuzione presso terzi.

  • art. 1182 c.c.

    Richiamato nel quadro dei fori relativi al luogo di adempimento dell'obbligazione.

  • art. 1498 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al luogo di adempimento del pagamento.

Massime di principio

  • Quando si discute di competenza territoriale in materia di obbligazioni, l'eccezione deve essere completa e investire tutti i fori concorrenti; se la parte convenuta omette di contestare uno dei criteri di collegamento rilevanti, l'eccezione può considerarsi come non proposta.
  • Ai fini della competenza, occorre guardare alla domanda giudiziale nella sua effettiva sostanza: se la parte non aziona il processo esecutivo ma chiede l'adempimento di un'obbligazione derivante da titolo giudiziale, non opera il foro dell'esecuzione bensì il foro delle obbligazioni.
  • L'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi produce il trasferimento coattivo del credito e vale come titolo giudiziale di condanna; la successiva domanda di consegna materiale delle somme o dei titoli costituisce un'azione di adempimento distinta dall'esecuzione in senso stretto.
  • Nel giudizio di regolamento di competenza, la procura rilasciata per il merito può legittimare anche la proposizione del regolamento se il mandato non lo esclude espressamente.
  • In caso di eccezione di incompetenza territoriale proposta contro una persona giuridica, è necessario contestare anche l'eventuale esistenza nel circondario del giudice adito di una sede, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio, altrimenti l'eccezione è incompleta.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaEspropriazione presso terziInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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