Cassazione Penale, Ordinanza n. 19296/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Un condannato aveva presentato istanza di permesso premio al magistrato di sorveglianza. Il giudice dell'esecuzione/sorveglianza ha dichiarato l'istanza inammissibile perché il condannato stava espiando anche reati ostativi e, inoltre, non aveva allegato elementi idonei a dimostrare l'adempimento degli obblighi patrimoniali e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, ovvero il pericolo di un loro ripristino. Con l'unico motivo di ricorso, il difensore ha dedotto che il magistrato non aveva proceduto allo scioglimento del cumulo secondo quanto imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1994; se lo avesse fatto, sarebbe emerso che la pena relativa ai reati ostativi era stata già integralmente espiata in una data anteriore, con la conseguenza che il condannato non avrebbe più dovuto essere considerato soggetto al regime ostativo di cui all'art. 4-bis ord. pen. ai fini della concessione dei benefici.
La decisione
La Corte ha ritenuto che le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio non sono impugnabili con ricorso diretto per cassazione, ma con reclamo al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 30-bis, comma 3, ord. pen. Applicando il principio di conservazione dell'impugnazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., ha quindi riqualificato il ricorso come opposizione/reclamo e ha disposto la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Udine per la decisione competente.
Norme richiamate
art. 30-bis, comma 3, ord. pen.
le decisioni del magistrato di sorveglianza in materia di permessi premio sono impugnabili con reclamo al Tribunale di sorveglianza, non con ricorso diretto per cassazione
la disciplina speciale individua nel reclamo lo strumento di impugnazione avverso i provvedimenti sul permesso premio, escludendo il ricorso diretto per cassazione
è richiamato come riferimento alla fattispecie del permesso premio oggetto del provvedimento impugnato
viene distinto il diverso orientamento giurisprudenziale formatosi per altre materie, fondato sull'espresso richiamo all'art. 666 c.p.p.
il richiamo all'articolo spiega perché, in altre materie, la pronuncia di inammissibilità del magistrato di sorveglianza è stata ritenuta impugnabile secondo regole diverse
principio generale di conservazione dell'impugnazione
il mezzo di impugnazione proposto in forma erronea può essere riqualificato nel rimedio corretto, conservandone gli effetti
norma evocata dal ricorrente per sostenere che, esaurita la pena per i reati ostativi, non opererebbe più il regime ostativo ai benefici
sentenza Corte costituzionale n. 361 del 1994
richiamata a sostegno dell'obbligo di scioglimento del cumulo prima di verificare l'eventuale permanenza del regime ostativo
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di permesso premio sono impugnabili con il reclamo previsto dalla disciplina speciale e non con ricorso diretto per cassazione.
- Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo erroneo ma riconoscibile nella sua sostanza, opera il principio di conservazione dell'impugnazione e l'atto può essere riqualificato nel rimedio corretto.
- La verifica della soggezione al regime ostativo ex art. 4-bis ord. pen. presuppone, quando rilevante, la corretta individuazione della pena residua effettivamente riferibile ai reati ostativi, mediante lo scioglimento del cumulo.
- La diversa disciplina delle impugnazioni in materia di sorveglianza dipende dal riferimento normativo specifico contenuto nella disposizione applicabile al singolo istituto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19124/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19125/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19126/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19128/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19129/2026 del 27/05/2026
- ordinanza_penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 19130/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →