Cassazione Penale, Ordinanza n. 16803/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 9 settembre 2024 il Giudice di Pace di Padova aveva condannato l'imputato alla pena di euro 16.000,00 di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998. Nel ricorso per cassazione si deduceva, in sostanza, la mancata considerazione e motivazione circa lo stato di indigenza dell'imputato, che sarebbe emerso dalle testimonianze dei testi dell'accusa. La Corte ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e aspecifico, perché il giudice di merito aveva dato atto della mancata presenza dell'imputato e dell'assenza di qualsiasi giustificazione da parte sua per il mancato adempimento all'ordine di allontanamento; secondo la giurisprudenza richiamata, l'onere di giustificare la condotta grava sull'imputato e la mera indigenza, da sola, è neutra, soprattutto in assenza di indicazione, nel ricorso, della documentazione difensiva asseritamente prodotta. Inoltre, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e aspecifico, ritenendo che la doglianza chiedesse una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998
norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il mancato adempimento all'ordine di allontanamento; la decisione non ne chiarisce ulteriormente il contenuto, ma conferma la rilevanza del comportamento omissivo dell'imputato.
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente censurando la motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- La mera allegazione dello stato di indigenza non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità quando il giudice di merito abbia rilevato l'assenza di una giustificazione dell'inadempimento e l'imputato non abbia specificamente indicato gli elementi documentali posti a sostegno della propria tesi.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non indica con precisione gli atti o i documenti su cui si fonda, impedendo alla Corte di valutarne la decisività.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di elementi contrari, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
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