Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16803/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 9 settembre 2024 il Giudice di Pace di Padova aveva condannato l'imputato alla pena di euro 16.000,00 di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. 286/1998. Nel ricorso per cassazione si deduceva, in sostanza, la mancata considerazione e motivazione circa lo stato di indigenza dell'imputato, che sarebbe emerso dalle testimonianze dei testi dell'accusa. La Corte ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e aspecifico, perché il giudice di merito aveva dato atto della mancata presenza dell'imputato e dell'assenza di qualsiasi giustificazione da parte sua per il mancato adempimento all'ordine di allontanamento; secondo la giurisprudenza richiamata, l'onere di giustificare la condotta grava sull'imputato e la mera indigenza, da sola, è neutra, soprattutto in assenza di indicazione, nel ricorso, della documentazione difensiva asseritamente prodotta. Inoltre, il ricorso mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato e aspecifico, ritenendo che la doglianza chiedesse una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 286/1998

    norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per il mancato adempimento all'ordine di allontanamento; la decisione non ne chiarisce ulteriormente il contenuto, ma conferma la rilevanza del comportamento omissivo dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente censurando la motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La mera allegazione dello stato di indigenza non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità quando il giudice di merito abbia rilevato l'assenza di una giustificazione dell'inadempimento e l'imputato non abbia specificamente indicato gli elementi documentali posti a sostegno della propria tesi.
  • Il motivo di ricorso è aspecifico quando non indica con precisione gli atti o i documenti su cui si fonda, impedendo alla Corte di valutarne la decisività.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, in assenza di elementi contrari, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleImmigrazione
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.