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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24926/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma di condanna per il reato previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., per avere dichiarato falsamente di aver assolto gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e per aver fornito una descrizione non corrispondente allo stato reale della struttura proposta per l'accoglienza di 24 migranti. L'impugnazione si articolava in quattro motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per diversa indicazione temporale del fatto; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo (dolo), posto che l'imputata aveva delegato l'istruttoria a uno staff e si era affidata ai controlli della stazione appaltante; 3) erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., perché la ricorrente avrebbe rinunciato autonomamente alla gara; 4) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio, con omissione di considerare circostanze a favore e mancanza di motivazione sull'aumento per presunta continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Sulla prima questione ha ritenuto irrilevante la diversa indicazione della data, quando non incide sulla possibilità di individuare il fatto e sul diritto di difesa. Sul secondo punto ha confermato la valutazione del dolo dei giudici di merito, richiamando la sottoscrizione della dichiarazione, il vantaggio derivante dall'aggiudicazione, l'esperienza professionale dell'imputata, le deposizioni dei testi, le diffide INPS e la difformità delle planimetrie rispetto ai locali reali; la delega dell'istruttoria a collaboratori non esclude la responsabilità dell'obbligata dichiaratrice. Sul terzo motivo ha ritenuto corretta la esclusione dell'art. 131-bis perché la rinuncia è stata conseguenza dei rilievi della Prefettura e non una iniziativa riparatrice autonoma, non essendo stata dimostrata alcuna resipiscenza reale. Sul quarto motivo ha affermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale circa la determinazione della pena (6 mesi ridotti a 4 per le attenuanti generiche), la coerenza con i criteri dell'art. 133 cod. pen. e l'inapplicabilità della continuazione (la condotta è unitaria, essendo una unica dichiarazione). Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 445/2000, art. 76

    Norma che disciplina la responsabilità per dichiarazioni mendaci rese nelle dichiarazioni sostitutive; in fatto è il titolo della fattispecie contestata come norma abilitante la responsabilità penale per il falso.

  • Codice penale, art. 483

    Prevede il reato di falsità materiale o ideologica in atto pubblico o privato; qui applicato in relazione alla dichiarazione sostitutiva contenente indicazioni false sui contributi e sulla struttura.

  • Codice di procedura penale, art. 516

    Richiama il principio secondo cui una modifica della data del fatto non è rilevante se non incide sulla possibilità di individuazione del fatto e sul diritto di difesa; la Corte ha confermato che la diversa indicazione temporale non ha alterato la percezione del fatto.

  • Codice penale, art. 131-bis

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per altre ipotesi di estinzione della pena in presenza di determinate condizioni di riparazione; la Corte ha ritenuto che la condotta della ricorrente non integrasse una iniziativa riparatoria autonoma e antecedente, essendo la rinuncia conseguente ai rilievi della Prefettura.

  • Codice penale, art. 133

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha affermato che il giudice di merito ha adeguatamente indicato i criteri ritenuti rilevanti e che la motivazione della pena è coerente e non manifestamente illogica.

  • Codice penale, art. 81

    Disciplina la continuazione tra reati; la Corte ha rilevato che qui non si applica perché i fatti costituiscono un'unica dichiarazione e quindi un'unica fattispecie, escludendo l'aumento per continuazione menzionato nel capo d'imputazione.

Massime di principio

  • Una diversa indicazione temporale dell'evento non invalida l'imputazione se non modifica concretamente la possibilità di individuare il fatto e il diritto di difesa: la rilevanza della data va specificamente dimostrata dalla difesa.
  • La sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva è forte indizio della consapevolezza e condivisione del suo contenuto; la delega di attività istruttorie a collaboratori non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità, salvo prova di una delega specifica e di fatti che escludano il dolo.
  • La causa di non punibilità o misure riparatorie richiede un comportamento riparatorio autonomo, tempestivo e sostanziale: la rinuncia consequenziale a seguito di rilievi di autorità non basta a integrare la resipiscenza rilevante.
  • La determinazione della pena e la valutazione delle circostanze restano ambito di discrezionalità del giudice di merito; il controllo in sede di legittimità è limitato alla sussistenza, coerenza e non illogicità della motivazione.
  • Per l'applicazione della continuazione occorre che vi siano più reati distinti: una singola dichiarazione falsa integra un unico reato, precludendo l'aumento per continuazione.

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